Ordinanza 341/1993 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 del
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. proc. civ, art. 3 della Costituzione, art. 634 cod. proc. civ; Ordinanza 341/1993 · Corte costituzionale: 634 e 648 del
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile
1992 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato nel
procedimento civile vertente tra la S.r.l. "New Center Color" e la
S.a.s. "Pratoelabora C.A.F.", iscritta al n. 223 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso del procedimento di opposizione a un
decreto ingiuntivo emesso per prestazioni diverse dalla
somministrazione di merci e di denaro, il Giudice istruttore presso
il Tribunale di Prato, investito della domanda di concessione
dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 648 cod.
proc. civ., con ordinanza del 9 aprile 1992 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 29 aprile 1993), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ. per
"ingiustificata disparità di trattamento probatorio tra forniture di
merci e prestazioni fatturate di servizi";
che il giudice remittente si ritiene legittimato a sollevare la
questione in quanto originata da una domanda sulla quale è
competente a decidere in via definitiva lo stesso giudice;
Considerato che il potere decisorio attribuito al giudice
istruttore dall'art. 648 cod. proc. civ. comprende soltanto
l'accertamento dei presupposti ivi indicati per la concessione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
che il giudice istruttore non può pregiudicare, nemmeno
incidentalmente, il merito della causa, e in particolare non ha il
potere di decidere incidenter tantum sull'esistenza dei presupposti
di applicabilità del procedimento monitorio, il cui accertamento
appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio;
che pertanto, neppure in quanto investito dell'istanza di cui
all'art. 648 cod. proc. civ., egli è legittimato a proporre la
suddetta questione di costituzionalità dell'art. 634 cod. proc.
civ.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ.,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice
istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: GRECO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA