Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 340/1993 ECLI:IT:COST:1993:340 Generato dall'IA

Ordinanza 340/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 340/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 340/1993 · Corte costituzionale: comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di

Parole chiave

Generato dall'IA
accesso al fondo restrizione della proprietà diritto fondiario rurale azione di manutenzione sequestro di beni immobili diritto di riprendere il possesso della cosa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di

affitti agrari), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1993

dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra

Anchisi Irma ed altra e Beltrami Iride, iscritta al n. 194 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da

Iride Beltrami contro Irma e Leopolda Anchisi per la risoluzione di

un contratto di affitto di fondo rustico, la Corte d'appello di

Torino - Sezione specializzata agraria, con ordinanza del 18 febbraio

1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

comma 2, del D.-L. 23 gennaio 1993, n. 18, secondo cui "sino alla

convocazione di cui al comma 1 e comunque non oltre novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese le

procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi rustici

comunque condotti";

che, ad avviso del giudice remittente, dovendo la sospensione

intendersi riferita non solo alle azioni esecutive, ma anche alle

azioni di cognizione, la norma denunciata comporta una irragionevole

compressione del diritto del proprietario al rilascio del fondo con

violazione del principio di eguaglianza unitamente al principio di

tutela giurisdizionale dei diritti;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata;

Considerato che il decreto-legge n. 18 del 1993 non è stato

convertito in legge, come risulta dal comunicato del Ministero di

grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27

marzo 1993, né è stato reiterato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 23

gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di affitti agrari),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Torino - Sezione specializzata agraria con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA