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Ordinanza 339/1993 ECLI:IT:COST:1993:339 Generato dall'IA

Ordinanza 339/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 339/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per

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Ordinanza 339/1993 · Corte costituzionale: nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato riduzione della mercede d'avvocato onorari legali uguaglianza nell'illegalità indennizzo del difensore d'ufficio suddivisione della previdenza professionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto

del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392

(Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio

nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per

la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità

spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni

giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali), promosso con

ordinanza emessa il 4 gennaio 1993 dal giudice conciliatore di Roma

nel procedimento civile vertente tra la U.S.L. RM/33 e la S.r.l.

Biomedical, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 4 gennaio 1993, il giudice

conciliatore di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e

giustizia 24 novembre 1990, n. 392, "là dove prevede che al

procuratore spetti la metà degli onorari di avvocato";

che, ad avviso del remittente, la norma viola, da un lato,

l'art. 35, primo comma, della Costituzione, in quanto prevede "la

tutela dimezzata del lavoro del procuratore rispetto all'eguale

lavoro di un avvocato", e, dall'altro, l'art. 36, primo comma, della

Costituzione, poiché non garantisce al procuratore una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente

svolto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, concludendo per l'inammissibilità (essendo la norma

impugnata priva di forza di legge), o, in subordine, per

l'infondatezza della questione;

Considerato che la norma impugnata è contenuta in un decreto

ministeriale, vale a dire in un atto evidentemente privo di forza di

legge e perciò sottratto al sindacato di questa Corte;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di

grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392 (Regolamento recante

approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data

30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli

onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai

procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale

e stragiudiziali), sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 36 della

Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA