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Ordinanza 332/1993 ECLI:IT:COST:1993:332 Generato dall'IA

Ordinanza 332/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 332/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 332/1993 · Corte costituzionale: ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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principio della continuità valutazione di congruità dubbi sull'imparzialità proporzionalità della pena adeguamento della pena parzialità del giudice
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

l'8 febbraio 1993 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a

carico di Gholami Mohammad ed altri, iscritta al n. 169 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Ferrara dubita che l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio

dei giudici componenti il collegio che abbia respinto la richiesta di

applicazione di pena concordata per la ritenuta incongruità di

questa, contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: ad avviso

del rimettente, infatti, al riconoscimento dell'incompatibilità

concorrono ragioni analoghe a quelle poste a base della sentenza n.

186 del 1992; che il Presidente del Consiglio dei Ministri non è

intervenuto nel giudizio;

Considerato che con la sentenza n. 186/1992 - il cui dispositivo

è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno - questa

Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia

rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui

all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio";

che perciò la questione è manifestamente inammissibile in

quanto già decisa con la predetta sentenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo,

nella parte impugnata, con la sentenza n. 186/1992 - sollevata dal

Tribunale di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA