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Ordinanza 300/1993 ECLI:IT:COST:1993:300 Generato dall'IA

Ordinanza 300/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 300/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e, infine, dalla misura dell'assegno divorzile;

Regesto Legislator

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articolo 36 della Costituzione; Ordinanza 300/1993 · Corte costituzionale: conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e, infine, dalla misura dell'assegno divorzile;

Parole chiave

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ripartizione della rendita per coniugi determinazione del mantenimento postmatrimoniale reddito del coniuge contributo straordinario in denaro assegni familiari deficit dell'unione coniugale

Disposizioni normative citate

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articolo 36 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della

legge 1° dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio) introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1992 dal

Tribunale di Siena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Ancillotti Lucia e Dari Enzo e da Dari Enzo e Ancillotti Lucia,

iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Dari Enzo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con ordinanza del 24 giugno 1992, pervenuta alla

Corte il 3 febbraio 1993, il Tribunale di Siena ha proposto questione

di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 36

della Costituzione, dell'articolo 12- bis della legge 1° dicembre

1970 n. 898, introdotto dall'articolo 17 recte 16 della legge 6 marzo

1987 n. 74, secondo cui il coniuge divorziato, se non passato a nuove

nozze ed in quanto titolare dell'assegno divorzile, ha diritto al 40

per cento dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro

coniuge, per la parte di tale indennità riferibile agli anni in cui

il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;

che il giudice a quo ritiene che tale norma parifica

irrazionalmente situazioni diverse, in quanto attribuisce la medesima

quota dell'indennità di fine rapporto, commisurata alla durata del

matrimonio, computando in essa anche il periodo di separazione,

prescindendo dalla durata di tale periodo, nonché dalle condizioni

personali ed economiche dei coniugi divorziati, dalle ragioni del

fallimento del matrimonio, dall'entità del contributo reciproco alla

conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e, infine, dalla misura dell'assegno divorzile;

che il giudice a quo ritiene che, in ragione delle medesime

incongruenze, la norma violi altresì l'articolo 36 della

Costituzione, perché incide sul diritto del lavoratore ad un

emolumento di natura sicuramente retributiva;

che la parte privata costituita ha aderito all'eccezione, mentre

il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio a

mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la stessa

sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

Considerato che questione sostanzialmente identica, riferita

peraltro agli articoli 3 e 38 della Costituzione, è stata dichiarata

non fondata da questa Corte con sentenza n. 23 del 1991 e che il

giudice a quo non ha prospettato profili nuovi rispetto a quelli

esaminati da tale pronunzia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 12- bis della legge 1° dicembre 1970 n.

898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto

dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, con

riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di

Siena con ordinanza del 24 giugno 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA