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Ordinanza 3/1993 ECLI:IT:COST:1993:3 Generato dall'IA

Ordinanza 3/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 3/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

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Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni (concernenti violazioni del codice della strada) - in cui

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Ordinanza 3/1993 · Corte costituzionale: Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni (concernenti violazioni del codice della strada) - in cui

Parole chiave

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domicilio eletto domicilio di una parte obbligo di residenza libera scelta del domicilio giustizia di prossimità permesso di domicilio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22,

quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il

12 maggio 1992 dal Pretore di Palermo nei procedimenti civili

vertenti tra Ortega Bianchi Mattia e Bivona Carmelo ed il Prefetto di

Palermo, iscritte ai nn. 375 e 376 del registro ordinanze 1992 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni (concernenti violazioni del codice della strada) - in cui

le parti, personalmente ricorrenti, non avevano eletto domicilio nel

Comune di Palermo - con due identiche ordinanze, emesse entrambe il

12 maggio 1992, il Pretore di Palermo ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono che

la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio

dell'opponente avverso l'ordinanza-ingiunzione, che si difende

personalmente, possa legittimamente eseguirsi in qualsiasi Comune del

circondario ove egli risieda, con conseguente obbligo di notificargli

ivi gli atti del processo;

che ad avviso del giudice a quo , colui il quale abbia nominato

un procuratore che eserciti nel circondario, godrebbe del più

favorevole regime ex art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che

assicura le comunicazioni presso lo studio di quest'ultimo;

che ciò concreterebbe disparità di trattamento, tanto più

grave ove si consideri che la legge avrebbe inteso valorizzare

l'accesso alla giustizia del singolo attraverso la difesa personale

che può essere svolta senza alcuna autorizzazione;

che ulteriore profilo di disparità risulterebbe dal confronto

con l'Amministrazione opposta, la quale si difende in proprio

attraverso funzionari delegati a cui le comunicazioni vengono

eseguite addirittura fuori dalla circoscrizione;

che irragionevole appare altresì al Pretore la protezione

accordata al bene della speditezza delle comunicazioni rispetto

all'onere - imposto alla parte - di periodica ispezione della

cancelleria, la quale per converso non sarebbe gravata in modo più

sensibile da comunicazioni e notifiche in centri viciniori;

Ritenuto che identica questione è stata già dichiarata

inammissibile da questa Corte con sentenza n. 431 del 1992;

che il giudice a quo non aggiunge argomenti diversi da quelli a

suo tempo esaminati;

che la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Palermo con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA