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Ordinanza 287/1993 ECLI:IT:COST:1993:287 Generato dall'IA

Ordinanza 287/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 287/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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previdenza, con la quale si richiede che l'accoglimento della domanda

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione; Ordinanza 287/1993 · Corte costituzionale: previdenza, con la quale si richiede che l'accoglimento della domanda

Parole chiave

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licenziamento del pubblico dipendente dimissioni volontarie eliminazione dei candidati impieghi nella pubblica amministrazione protezione dalla disdetta soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
dipendenti, risultando perciò lesiva dell'art. 117 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna

notificato il 3 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 15

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti

di Previdenza concernente "Sospensione dei pensionamenti anticipati

degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai

sensi del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Deroghe ivi

previste, perequazione delle pensioni per l'anno 1993, aliquota

contributiva aggiuntiva ed assoggettamento a contributo della somma

forfettaria di 20.000 mensili per l'anno 1993", ed iscritto al n. 9

del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri:

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi l'avv. Angelo Clarizia per la Regione Emilia-Romagna e

l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare

del Ministero del tesoro del 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di

previdenza, con la quale si richiede che l'accoglimento della domanda

di dimissioni, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,

convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,

sia formalmente manifestato dagli organi competenti anche con

riguardo al personale della Regione;

che, a giudizio della Regione ricorrente, la circolare impugnata

ha determinato l'illegittima invasione della propria sfera di

attribuzioni in materia di regolamentazione procedimentale delle

vicende attinenti al rapporto di pubblico impiego dei suoi

dipendenti, risultando perciò lesiva dell'art. 117 della

Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la reiezione del ricorso;

che, con successiva istanza depositata il 20 aprile 1993, la

Regione Emilia-Romagna ha preso atto di una nota del Ministero del

tesoro, trasmessa alla Regione l'8 aprile 1993 e concernente

l'accettazione delle domande di pensionamento per le quali si era

formato il silenzio-assenso prima della scadenza fissata dal citato

decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 dello

stesso anno;

che a seguito di tale determinazione del Ministero del tesoro la

Regione ritiene sia cessata la materia del contendere;

che l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, ha espresso adesione a tale istanza;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA