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Ordinanza 272/1993 ECLI:IT:COST:1993:272 Generato dall'IA

Ordinanza 272/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 272/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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d'appello di Brescia, con ordinanza del 29 aprile 1992, ha sollevato,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 1696 cod. civ, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 272/1993 · Corte costituzionale: d'appello di Brescia, con ordinanza del 29 aprile 1992, ha sollevato,

Parole chiave

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rimborso delle spese di trasporto restituzioni all'esportazione assicurazione del trasporto responsabilità del vettore trasporti internazionali su strada risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
art. 1696 cod. civ
all'art. 1696 cod. civ., mentre nell'altro caso rimane vigente la
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento

dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose

trasportate), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1992 dalla

Corte d'appello di Brescia nel procedimento civile vertente tra la

s.n.c. Autotrasporti Degli Antoni e la s.p.a. Magis Farmaceutici,

iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Magis Farmaceutici;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità per i

danni conseguenti alla perdita (per furto commesso da ignoti) di

merci trasportate per conto terzi, promosso dalla s.p.a. MAGIS

Farmaceutici contro la s.n.c. Autotrasporti Degli Antoni, la Corte

d'appello di Brescia, con ordinanza del 29 aprile 1992, ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n.

450 ("per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle

tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere

superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna

delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo

perduto o avariato"), nella parte in cui non prevede un meccanismo di

aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del

risarcimento:

che, ad avviso del giudice remittente, in seguito alla sentenza

di questa Corte n. 420 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale in parte qua del comma 1 dell'art. 1 della legge n.

450 del 1985, si è determinata una grave disparità di trattamento -

lesiva sia del principio di eguaglianza, sia del principio di

ragionevolezza - delle ragioni di danno del mittente per perdita o

avaria delle merci trasportate, a seconda che il trasporto sia o no

(come nella specie) soggetto all'obbligo delle tariffe a forcella:

nel primo caso, "allo stato attuale della normativa, venuta meno la

limitazione di legge per mancanza di qualsiasi criterio di

adeguamento immediatamente applicabile in via interpretativa, la

responsabilità del vettore si estende all'intero prezzo corrente

della merce trasportata, secondo il canone di diritto comune di cui

all'art. 1696 cod. civ., mentre nell'altro caso rimane vigente la

limitazione dell'obbligazione risarcitoria all'importo di lire 12.000

per ogni chilogrammo di merce trasportata";

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la società

appellata chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per

irrilevanza o, in subordine, fondata.

Considerato che la questione è già stata esaminata e dichiarata

non fondata da questa Corte con sentenza n. 64 del 1993:

che tale sentenza ha mutuato la propria ratio decidendi dalla

sent. n. 401 del 1987 relativa alla norma analoga dell'art. 423,

primo comma, cod. nav., il quale, pur con forme diverse di

esplicazione dell'autonomia negoziale (dichiarazione di valore da

parte del caricatore e corrispondente adeguamento del nolo da parte

del vettore), prevede una disciplina del risarcimento il cui "effetto

sostanziale consiste nella determinazione convenzionale

dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo

legale";

che l'ulteriore argomento, addotto dal giudice a quo a sostegno

dell'asserita violazione dell'art. 3 Cost., sottende una valutazione

non corretta del dispositivo della sent. n. 420 del 1991: la mancata

determinazione legislativa del meccanismo di aggiornamento

dell'ammontare del limite di responsabilità previsto dall'art. 1,

comma 1, della legge n. 450 del 1985 per il trasporto di merci

soggetto alle tariffe a forcella non rende inapplicabile il limite

medesimo, ma tutt'al più abilita il giudice a provvedere caso per

caso, in via equitativa, a rivalutare il massimale di legge in

relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della

moneta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n.

450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per

perdita o avaria delle cose trasportate), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA