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Ordinanza 265/1993 ECLI:IT:COST:1993:265 Generato dall'IA

Ordinanza 265/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 265/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il

Regesto Legislator

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art. 112 della Costituzione; Ordinanza 265/1993 · Corte costituzionale: poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il

Parole chiave

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reati di corruzione vigilanza parlamentare difetto di legittimazione del ministero pubblico competenza legislativa procedimento di controllo degli aiuti modifica legislativa

Disposizioni normative citate

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art. 112 della Costituzione
conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati con

ricorso depositato in cancelleria il 19 maggio 1993 ed iscritto al n.

47 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della

Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'Assemblea

nella seduta del 29 aprile 1993 con la quale è stata negata

l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Benedetto Craxi,

detto Bettino, per i capi di imputazione di cui alle ipotesi di

corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 della

domanda, formulata il 12 gennaio 1993 e relativa al procedimento n.

8655/92 r.g., trasmessa alla Camera dei deputati dal Ministro di

grazia e giustizia il 13 gennaio 1993), concessa invece per i capi

concernenti le ipotesi di violazione delle norme sul finanziamento

pubblico dei partiti in Milano (numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

e 20 della stessa richiesta di autorizzazione);

che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di

voler dichiarare: 1) che spettano al pubblico ministero la

ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche degli stessi

con conseguente formulazione delle richieste di autorizzazione a

procedere per i reati in relazione ai quali ritiene di dover

procedere; 2) che spetta a ciascuna delle Assemblee legislative

concedere o negare l'autorizzazione senza poter modificare la

ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche prospettate

dal pubblico ministero; e in conseguenza di ciò, di voler annullare

i dinieghi di autorizzazione a procedere di cui alla seduta della

Camera dei deputati del 29 aprile 1993, con rinvio allo stesso Organo

per una nuova deliberazione;

che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a

sollevare il presente conflitto di attribuzione, la Procura della

Repubblica ricorrente ricorda che, in relazione al potere-dovere di

iniziativa ed esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della

Costituzione, il pubblico ministero è l'unico organo competente a

dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene,

mentre non pertinente sarebbe il riferimento all'ordinanza n. 16/1979

di questa Corte, con la quale è stata esclusa la legittimazione del

pubblico ministero sul presupposto che lo stesso non può essere

annoverato tra gli organi costituzionalmente investiti della funzione

giurisdizionale in senso proprio;

che, sempre ai fini dell'ammissibilità, la Procura della

Repubblica ricorrente osserva che sussiste il livello costituzionale

del conflitto, dal momento che la Camera dei deputati, nell'esercizio

dell'attribuzione prevista dall'art. 68, secondo comma, della

Costituzione, avrebbe interferito con lo svolgimento

dell'attribuzione del pubblico ministero di cui all'art. 112 della

Costituzione.

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della

legge 11 marzo 1953, n. 87 ai fini della configurabilità di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione

spetta a questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere

insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia,

attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e

112 della Costituzione);

che, inoltre, è lamentata in concreto la lesione di

un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella

conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in

tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale, e che,

nell'assolvimento di tale funzione, il pubblico ministero dichiara

definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede

ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza

contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore

decisione anche in punto di ammissibilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di

cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

alla Procura ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura della Procura ricorrente, il ricorso e la

presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, entro

il termine di giorni trenta dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA