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Ordinanza 263/1993 ECLI:IT:COST:1993:263 Generato dall'IA

Ordinanza 263/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 263/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il

Regesto Legislator

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art. 112 della Costituzione; Ordinanza 263/1993 · Corte costituzionale: poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il

Parole chiave

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ritardo del ministero pubblico difetto di legittimazione del ministero pubblico reati contro i doveri d'ufficio e professionali reati di corruzione violazioni delle norme procedurali doveri del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 112 della Costituzione
conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati,

con ricorso depositato in Cancelleria il 30 aprile 1993 ed iscritto

al n. 45 del registro di ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che con ricorso depositato il 30 aprile 1993 (Reg. Amm.

Confl. n. 45 del 1993) la Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato - pubblico ministero e Camera dei deputati - in

ordine alla restituzione da parte della Camera dei deputati, per

mancata osservanza del termine di cui all'art. 344, primo comma, del

codice di procedura penale, degli atti relativi alla richiesta di

autorizzazione a procedere avanzata dalla stessa Procura nei

confronti del deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nel reato

di cui agli artt. 353 del codice penale e 7 del decreto-legge 13

maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12

luglio 1991, n. 203 (turbata libertà degli incanti, pluriaggravata),

nonché per concorso nel reato di cui agli artt. 319 e 321 del codice

penale e 7 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 (corruzione per

un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata);

che si chiede a questa Corte di voler dichiarare che non spetta

alla Camera dei deputati restituire - per mancato rispetto del

termine di cui all'art. 344, primo comma, del codice di procedura

penale - gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a

procedere nei confronti di un deputato "senza adottare una decisione

di merito, ancorché negativa o, quantomeno, una decisione

interlocutoria";

che, secondo la procura ricorrente, il provvedimento di

restituzione degli atti adottato dalla Camera dei deputati ha leso

l'attribuzione del pubblico ministero consistente nell'obbligo di

esercitare l'azione penale;

che, ai fini della ammissibilità del conflitto, con riferimento

al profilo soggettivo della legittimazione dell'organo, l'ufficio

ricorrente - nella sua veste di pubblico ministero territorialmente

competente per le indagini - afferma di essere il titolare esclusivo

dell'azione penale e perciò l'organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, sempre ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il

pubblico ministero ricorrente osserva anche, con riferimento al

profilo oggettivo, che sussiste la natura costituzionale del

conflitto, dal momento che la Camera dei deputati avrebbe superato i

confini delle sue attribuzioni e paralizzato l'esercizio dell'azione

penale, in violazione della "delimitazione delle ... sfere di

attribuzione" del pubblico ministero e del Parlamento dettate dagli

artt. 68, secondo comma, 107, quarto comma, 108, secondo comma, e 112

della Costituzione;

che, in subordine, il ricorrente - nell'ipotesi di

inammissibilità del proposto conflitto - ha sollecitato la Corte a

sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112, e

119 (recte 109) della Costituzione "nella parte in cui si prevede che

il termine entro cui il pubblico ministero deve richiedere

l'autorizzazione a procedere contro un parlamentare indagato sia

stabilito a pena di decadenza dall'esercizio dell'azione penale".

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione

spetta a questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere

insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia,

attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e

112 della Costituzione);

che, inoltre, è lamentata in concreto la lesione di

un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella

conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in

tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale e che,

nell'assolvimento di tale funzione, il pubblico ministero dichiara

definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede

ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza

contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore

decisione anche in punto di ammissibilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di

cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

alla Procura ricorrente della presente ordinanza;

b) che a cura della Procura ricorrente il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine

di giorni trenta dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA