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Ordinanza 262/1993 ECLI:IT:COST:1993:262 Generato dall'IA

Ordinanza 262/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 262/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 6, 12 e 13

Regesto Legislator

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art. 108 della Costituzione, art. 54 della Costituzione; Ordinanza 262/1993 · Corte costituzionale: 2, 6, 12 e 13

Parole chiave

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rettifica delle detrazioni ripresa fiscale aziendale risanamento dell'impresa in diritto tributario amministrazione fiscale ufficio di revisione imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 108 della Costituzione
verso, non violano l'art. 108 della Costituzione, quanto alla
art. 54 della Costituzione
108, secondo comma, e all'art. 54, secondo comma,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 6, 12 e 13

del d.P.R. 26 ottobre 1972, 636 e sue successive modifiche ed

integrazioni e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

il 28 ottobre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Verbania sul ricorso proposto dalla S.n.c. Cerutti e Dulio contro

l'Ufficio Imposte dirette di Verbania, iscritta al n. 795 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1992, la

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, nel giudizio tra

la società Cerutti e Dulio S.n.c. e l'Ufficio Imposte dirette di

Verbania, avente ad oggetto rettifica di reddito d'impresa e di

imponibile ILOR, ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 6,

12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e sue successive modifiche

ed integrazioni, "nella parte in cui dette norme attribuiscono al

Ministro per le finanze, e non al Ministro della giustizia,

l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla

giustizia tributaria in relazione agli artt. 108, secondo comma, e

110 della Costituzione";

b) questione di legittimità del predetto d.P.R. n. 636 del

1972, "nella parte in cui non prevede che i dipendenti dello Stato,

componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio

per il tempo determinato dal Presidente del collegio giudicante, in

relazione all'art. 108, secondo comma, e all'art. 54, secondo comma,

della Costituzione";

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

l'inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza delle

questioni;

Considerato che la questione sub a) è manifestamente

inammissibile, per irrilevanza, con riguardo ai denunciati artt. 12 e

13 - in quanto dette disposizioni (che disciplinano, rispettivamente,

la liquidazione dei compensi ai componenti e l'organizzazione delle

segreterie delle Commissioni) non incidono sui rapporti che il

giudice rimettente è chiamato a decidere, né sulla sua composizione

(come, del resto, già chiarito con sentenza n. 196/1992 e con

ordinanza n. 331/1987, relativamente all'art. 12, e con ordinanze n.

323/1987 e n. 177/1989, in riferimento all'art. 13) - ed è

manifestamente infondata con riguardo alle residue disposizioni degli

artt. 2 e 6 del predetto d.P.R., per la ragione che la nomina e la

dichiarazione di decadenza dei componenti delle Commissioni (come

ivi, rispettivamente, disciplinate) da parte del Ministro delle

finanze, per un verso, non contrastano con le attribuzioni del

Ministro di giustizia, di cui all'art. 110 Costituzione, che

concernono esclusivamente la giurisdizione ordinaria e, per altro

verso, non violano l'art. 108 della Costituzione, quanto alla

indipendenza dei giudici speciali, che - come pure già più volte

precisato - "va cercata piuttosto nei modi con i quali si svolge la

funzione che non in quelli concernenti la nomina dei membri" (cfr.

sentenze nn. 121/1970; 128/1974; 196/1982);

che, a sua volta, la questione sub b) è manifestamente infondata

in ragione della natura "dovuta" dal comportamento "cui è tenuta

l'Amministrazione al fine di rendere possibile il libero ed autonomo

espletamento della funzione giurisdizionale da parte del proprio

dipendente, (espletamento) regolato nel tempo e nel modo

esclusivamente dal Presidente del Collegio': così come già

reiteratamente precisato con precedenti ordinanze nn. 581/1989,

397/1990, 141/1991, in relazione all'art. 108 della Costituzione,

mentre nulla aggiunge, per la sua inconferenza, il richiamo, come

nella specie operato, al parametro ulteriore dell'art. 54 della

Costituzione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre

1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e

sue successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento

agli artt. 108, secondo comma e 110 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 6 del citato d.P.R. 636/1972, in

relazione agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione, e

di legittimità dello stesso decreto per contrasto con gli artt. 108,

secondo comma, e 54, secondo comma, della Costituzione, sollevate con

la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA