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Ordinanza 257/1993 ECLI:IT:COST:1993:257 Generato dall'IA

Ordinanza 257/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 257/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

Regesto Legislator

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Ordinanza 257/1993 · Corte costituzionale: 8, prima serie speciale,

Parole chiave

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assunzione di prove a titolo cautelare diritto di essere sentito tutela dei diritti quesiti censure procedurali procedura di rivendicazione nel pignoramento tutela del processo decisionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 7 marzo 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da

Sorvillo Emilio nel procedimento penale a carico di De Nicola

Armando, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 marzo 1991, la Corte di

cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 409, primo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'impugnabilità del decreto di archiviazione, emesso senza che sia

stata osservata la prescrizione di cui all'art. 408, secondo comma,

dello stesso codice e, cioè, omettendo la notifica della richiesta

di archiviazione alla persona offesa che, nella notizia di reato o

successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere

essere informata circa l'eventuale archiviazione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 353 del 1991,

pronunciata successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di

rimessione, ha dichiarato l'infondatezza, nei sensi di cui in

motivazione, delle questioni di legittimità sia dell'art. 178, lett.

c), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

come ipotesi di nullità di ordine generale l'omesso avviso alla

persona offesa dal reato che abbia domandato di essere preavvisata

della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, sia

dell'art. 409 dello stesso codice, nella parte in cui non contempla

il potere del giudice per le indagini preliminari di disporre -

proprio quell'ipotesi di inosservanza dell'art. 408, secondo comma -

la revoca del decreto di archiviazione;

che in tale sentenza la Corte ha, dunque, disatteso le censure

ora dedotte statuendo "che la legge riconosce espressamente alla

persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro il

decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini

preliminari senza l'osservanza del precetto di cui all'art. 408,

secondo comma, del codice di procedura penale";

che, di conseguenza, essendo ricavabile dal diritto positivo un

rimedio in grado di tutelare il diritto della persona offesa dal

reato nell'ipotesi prevista dall'art. 408, secondo comma, del codice

di procedura penale, quando venga omessa la notifica della richiesta

di archiviazione, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte Suprema di cassazione con ordinanza del 7

marzo 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA