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Ordinanza 255/1993 ECLI:IT:COST:1993:255 Generato dall'IA

Ordinanza 255/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 255/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di Firenze sul ricorso proposto dalla s.r.l. Immobiliare Il Magnifico

Regesto Legislator

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art. 53 Cost; Ordinanza 255/1993 · Corte costituzionale: Immobiliare Il Magnifico

Parole chiave

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imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari acquisto di beni immobili imposta sull'acquisto compravendita immobiliare ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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art. 53 Cost
del Fisco, e il principio di cui all'art. 53 Cost., perché il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento del valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa il 10 febbraio 1992 dalla Commissione Tributaria di 1° grado

di Firenze sul ricorso proposto dalla s.r.l. Immobiliare Il Magnifico

contro l'Ufficio del Registro di Firenze, iscritta al n. 380 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'Immobiliare

Il Magnifico s.r.l. contro l'Ufficio del Registro di Firenze, la

Commissione Tributaria di I grado di Firenze, con ordinanza del 10

febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui sottopone a

privilegio in favore del Fisco il bene venduto, in relazione al quale

l'alienante non ha assolto interamente l'INVIM pretesa;

che, ad avviso della Commissione, l'inadempienza o l'inerzia del

venditore espone il bene, ormai passato in proprietà del compratore,

all'aggressione del Fisco, determinandosi in tal modo una violazione

del diritto di difesa dell'acquirente, il quale deve sottostare,

impotente, ad azioni originate da fatto altrui;

che sarebbero violati altresì il principio di eguaglianza, per

la mera occasionalità dell'assoggettamento del compratore all'azione

del Fisco, e il principio di cui all'art. 53 Cost., perché il

compratore viene espropriato del bene senza che sia valutata la sua

posizione soggettiva;

che, nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza

della questione;

Considerato che la questione è già stata dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte con ord. n. 587 del 1987, in

riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., sul riflesso che il

privilegio speciale immobiliare è "accordato dalla legge in

considerazione della causa del credito (che, per le obbligazioni

tributarie, dipende dal favore per le esigenze finanziarie dello

Stato) e assolve una funzione di garanzia, che si concreta in un

rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, prescindendo dalla

persona del debitore. La garanzia segue, per sua natura, le sorti del

credito al quale è legata e perdura fino a quando l'obbligazione non

sia estinta o per adempimento o per prescrizione (sent. n. 210 del

1971)";

che tale ratio decidendi non è se non l'applicazione del

principio generale del codice civile (al quale rinvia la norma

denunciata), per cui il privilegio speciale può esercitarsi in

pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al

sorgere di essi, salva la condizione (che qui non interessa) prevista

dall'art. 2747, secondo comma, per i privilegi mobiliari;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli

immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.,

dalla Commissione tributaria di 1° grado di Firenze con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA