Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 230/1993 ECLI:IT:COST:1993:230 Generato dall'IA

Ordinanza 230/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 230/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di previdenza

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 117 della Costituzione; Ordinanza 230/1993 · Corte costituzionale: 13 - Istituti di previdenza

Parole chiave

Generato dall'IA
soppressione della rendita dimissioni volontarie licenziamento del pubblico dipendente divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero diritti a pensione cessazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 117 della Costituzione
dipendenti, risultando perciò lesiva dell'art. 117 della
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della circolare del

Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di previdenza

(Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle Casse

pensioni degli istituti di previdenza) in relazione alla quale la

Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso

notificato il 3 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 15 marzo

successivo ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Angelo Clarizia per la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare

del Ministero del tesoro del 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di

previdenza, con la quale si richiede che l'accoglimento della domanda

di dimissioni, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,

convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,

sia formalmente manifestato dagli organi competenti anche con

riguardo al personale della Regione;

che, a giudizio della Regione ricorrente, la circolare impugnata

ha determinato l'illegittima invasione della propria sfera di

attribuzioni in materia di regolamentazione procedimentale delle

vicende attinenti al rapporto di pubblico impiego dei suoi

dipendenti, risultando perciò lesiva dell'art. 117 della

Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la reiezione del ricorso;

che con successiva istanza depositata il 20 aprile 1993, la

Regione Emilia-Romagna ha preso atto di una nota del Ministero del

tesoro, trasmessa alla Regione l'8 aprile 1993 e concernente

l'accettazione delle domande di pensionamento per le quali si era

formato il silenzio-assenso prima della scadenza fissata dal citato

decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 dello

stesso anno;

che a seguito di tale determinazione del Ministero del tesoro la

Regione ritiene che sia cessata la materia del contendere;

che l'Avvocatura dello Stato ha espresso adesione a tale

istanza, per quanto attiene alla cessazione della lite;

Considerato che la Corte è chiamata, in questa sede, a

pronunziarsi sulla domanda di sospensione dell'atto impugnato, ai

sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni pronuncia sull'ulteriore corso del processo,

dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda, avanzata

dalla Regione Emilia-Romagna, per la sospensione dell'esecuzione

della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 -

Istituti di previdenza, impugnata con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA