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Ordinanza 221/1993 ECLI:IT:COST:1993:221 Generato dall'IA

Ordinanza 221/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 221/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 221/1993 · Corte costituzionale: 23, primo comma,

Parole chiave

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trasmissione per incompetenza trasmissione delle prove inosservanza delle norme sulla competenza violazioni delle norme procedurali obbligo di comparizione all'udienza diritti della difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
di Varese, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma,

del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 6

luglio 1992 dal Tribunale di Verbania, il 17 settembre 1992 dal

Tribunale di Roma, il 6 luglio 1992 dal Tribunale di Varese ed il 26

ottobre 1992 dal Tribunale di Savona, rispettivamente iscritte ai nn.

555, 717 e 763 del registro ordinanze 1992 e al n. 8 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 41, 48 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 6 luglio

1992, e il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1992,

hanno sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,

primo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui prevede

che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria

incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice

competente;

che la stessa norma processuale è stata impugnata dal Tribunale

di Varese, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con

ordinanza del 6 luglio 1992 e, con ordinanza del 26 ottobre 1992,

anche dal Tribunale di Savona, per l'ipotizzata violazione degli

artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 76/1993, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma,

codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che, quando il

giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria

incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al

giudice competente anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di

procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 76 del 1993 "nella parte in cui dispone che,

quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria

incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al

giudice competente anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo", sollevata dai Tribunali di Verbania, Roma, Varese e

Savona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA