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Sentenza 210/1993 ECLI:IT:COST:1993:210 Generato dall'IA

Sentenza 210/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 210/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54 (Norme per

Regesto Legislator

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art. 108 della Costituzione, art. 117 della Costituzione; Sentenza 210/1993 · Corte costituzionale: 54 (Norme per

Parole chiave

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declinatoria di competenza poteri d'ingiunzione del prefetto divieto di abbandonare un dato territorio dezonamento ordine di allontanamento territoriale revoca dell'atto amministrativo

Disposizioni normative citate

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art. 108 della Costituzione
aventi natura strettamente processuale sono riservate dall'art. 108
art. 117 della Costituzione
ed esulano pertanto dalle materie che l'art. 117 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8

e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme

per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza

emessa il 21 agosto 1992 dal Pretore di Brindisi nel procedimento

civile vertente tra Ruggiero Ugo ed il Comune di Brindisi, iscritta

al n. 706 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

1. - Con ordinanza del 21 agosto 1992 il Pretore di Brindisi ha

sollevato, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e

9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54 (Norme per

l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, disponendo in

materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia

residenziale pubblica, prevede il ricorso al pretore avverso i

relativi provvedimenti amministrativi. Le norme impugnate, ad avviso

del giudice a quo, avrebbero regolato una materia non compresa tra

quelle attribuite alla competenza regionale e riservata invece alla

legge statale, così violando i parametri costituzionali invocati.

Non si sono costituite in giudizio le parti, né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 19, commi 7, 8 e 9 della legge della Regione Puglia 20

dicembre 1984 n. 54, che dispone il ricorso al Pretore avverso il

provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia

residenziale pubblica adottato dal Sindaco in determinati casi e

prevede la facoltà del Pretore adito di sospendere l'esecuzione del

provvedimento impugnato; l'illegittimità costituzionale delle norme

impugnate deriverebbe dalla violazione degli artt. 108 e 177 della

Costituzione.

Le questioni sono fondate.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale le norme che,

come quelle impugnate, prevedono rimedi giurisdizionali o dispongono

in ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria, in quanto

aventi natura strettamente processuale sono riservate dall'art. 108

della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale

ed esulano pertanto dalle materie che l'art. 117 della Costituzione

affida alla competenza delle Regioni (v. ex plurimis sentenze nn. 113

del 1993, 505 e 489 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del

1976).

La violazione dei suddetti parametri costituzionali non potrebbe

nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che le norme regionali

impugnate hanno riprodotto la normativa statale contenuta nell'art.

11, commi 13, 14 e 15 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (la cui

applicabilità, nella specie, spetta al giudice a quo di verificare),

essendo in ogni caso preclusa alle regioni la possibilità di emanare

leggi in materie soggette a riserva di legge statale, perché ciò

comporterebbe un'indebita novazione della fonte con la forza e le

conseguenze che ne derivano (sentenze nn. 615 e 203 del 1987, 128 del

1963).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8

e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme

per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA