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Ordinanza 21/1993 ECLI:IT:COST:1993:21 Generato dall'IA

Ordinanza 21/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 21/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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maggio 1992 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 21/1993 · Corte costituzionale: maggio 1992 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente

Parole chiave

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libertà di navigazione disposizioni transitorie in materia marittima indennità di disoccupazione dell'assicurato accompagnamento salariale compensazione ed assistenza ai passeggeri aiuti alla costruzione navale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
che ne ha dedotto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto

di lavoro a tempo determinato), promosso con ordinanza emessa il 28

maggio 1992 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente

tra Vanni Penazzi e la s.r.l. S.E.R.S., iscritta al n. 389 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Vanni Penazzi, della s.r.l.

S.E.R.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Roberto Muggia per Vanni Penazzi, Corrado

Medina per la s.r.l. S.E.R.S. e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, nella

parte in cui non prevede la sua applicabilità ai rapporti di lavoro

marittimo a tempo determinato, pur rilevando che il codice della

navigazione disciplina autonomamente e diversamente il contratto di

lavoro marittimo a bordo a tempo determinato;

che ne ha dedotto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

sotto il profilo che non sarebbe giustificata la differente e meno

favorevole (per il lavoratore) disciplina dettata al riguardo dal

codice della navigazione, tanto più che l'art. 1 della legge 22

marzo 1986, n. 84 ha esteso la disciplina dell'art. 2 della legge n.

230 del 1962 a taluni rapporti di lavoro relativi alla navigazione

aerea;

che dinanzi a questa Corte si è costituita una parte privata,

chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima nei sensi

indicati dal giudice a quo;

che è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei

ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

eccependo l'inammissibilità della questione, mancando nell'ordinanza

la motivazione in ordine alla sua rilevanza;

Considerato che il giudice remittente, nel sollevare la questione,

ha omesso ogni riferimento alla fattispecie concreta ed alla

rilevanza della questione nel giudizio a quo, come invece prescrive

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile

(sentenze nn. 395, 400 e 409 del 1992; ordinanze nn. 389 del 1992 e

439 del 1991);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge

18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo

determinato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA