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Ordinanza 208/1993 ECLI:IT:COST:1993:208 Generato dall'IA

Ordinanza 208/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 208/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge

Regesto Legislator

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Ordinanza 208/1993 · Corte costituzionale: 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge

Parole chiave

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rendita d'invalidità della previdenza professionale aumento della rendita di invalidità previdenza sociale dei lavoratori sospensione delle indennità di disoccupazione indennità giornaliere di malattia trattamento economico, previdenza sociale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge

12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o

no da altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in

Belgio e rimpatriati), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre

1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra

Salari Gaudenzio e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 668 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Salari Gaudenzio e

dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere una

rendita maggiore di quella riconosciuta in dipendenza di silicosi

contratta in Belgio, il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, con

ordinanza del 19 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte il 24 settembre

1992), ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 35,

quarto comma, e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115

(Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455,

ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme

morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati),

che fissa in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione

morbigena il "periodo massimo di indennizzabilità";

che il giudice a quo ha rilevato che il suddetto limite

temporale, previsto per i lavoratori italiani che abbiano contratto

la malattia in Belgio, non è invece applicabile per

l'indennizzabilità a favore dei lavoratori che tale malattia abbiano

contratto in patria; il che determinerebbe una palese discriminazione

- anche in considerazione dell'evoluzione subita dal sistema

previdenziale per effetto della sentenza n. 54/1981 di questa Corte,

che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoga

disposizione - oltreché la violazione del diritto di emigrazione e

di quello alla previdenza sociale;

che si è costituito in giudizio l'I.N.A.I.L., sostenendo la

inammissibilità della questione in quanto irrilevante nel giudizio a

quo, ove la norma impugnata non può trovare applicazione sia perché

essa concerne la costituzione ex novo della rendita per silicosi e

non, come nella specie, la revisione del beneficio già concesso, sia

perché in ogni caso dove ritenersi implicitamente abrogata per

effetto della sentenza di questa Corte n. 54/1981;

che si è costituita, altresì, la parte privata con

argomentazioni a sostegno della fondatezza della questione;

Considerato che con la sentenza n. 436 del 1992 è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27

luglio 1962, n. 1115, che è la norma ora denunciata; onde la

questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità dell'art. 4 della legge 27

luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12

aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no

ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e

rimpatriati) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto

comma, e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia - sez.

lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA