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Sentenza 205/1993 ECLI:IT:COST:1993:205 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to procedural code article regarding mental health acquittals. The court rules the issue unfounded because a prior ruling already declared the necessary legal basis unconstitutional. Consequently, the specific constitutional complaints regarding equality and defense rights lack a valid normative foundation.

Numero d'incarto Sentenza 205/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 426, letter c) of the Criminal Procedure Code unfounded. The challenge was raised by the Preliminary Investigation Judge concerning the inability to consider mitigating circumstances when acquitting a defendant of parricide due to mental illness. The Court dismissed the complaint because a previous decision had already invalidated the specific legal provision required to issue such an acquittal, rendering the current grievances without a valid legal basis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, 24, 76 Cost.; Where a prior Constitutional Court decision has declared unconstitutional the specific legal provision necessary to issue a non-prosecution order for mental illness, subsequent complaints regarding the inability to apply mitigating circumstances or security measures lack a normative foundation and are therefore unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question of admissibility non-prosecution order mental illness security measure psychiatric hospital mitigating circumstances balancing precedential invalidation effect equality principle defense rights criminal procedure code article 426 incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
costituzionale dell'art. 384, n.
Art. 24 Cost.
Art. 76 Cost.
Art. 2, n. 52), sesto periodo, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81
o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222
Art. 426, lett. c) c.p.p.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 426, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 233/1984
dalla Corte nella richiamata sentenza n. 233/1984, del cui
Sentenza n. 41/1993
sentenza n. 41/1993, con la quale è stata dichiarata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 426, lett. c),

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13

giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Colli

Antonio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

1. - Con ordinanza del 13 giugno 1991, il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito della

udienza preliminare celebrata a carico di persona imputata di

parricidio, riconosciuta totalmente incapace di intendere e di volere

e giudicata socialmente pericolosa, ha sollevato questione di

legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 426, lett. c) del codice di procedura penale, nella parte

in cui tale norma - in caso di sentenza di non luogo a procedere per

infermità psichica - preclude al giudice per le indagini preliminari

di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il

giudizio di comparazione di cui all'art. 69 del codice penale tra

queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della

misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario

o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222

del codice penale;

L'ordinanza di rimessione si fonda sulla sentenza di questa Corte

n. 233 del 1984, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 384, n. 2, del codice abrogato - che si assume essere corrispondente alla norma del nuovo codice impugnata dal

rimettente - negli stessi termini che costituiscono oggetto della

questione ora sottoposta all'esame della Corte. Rileva in proposito

il rimettente che il giudice della udienza preliminare non ha il

potere di interloquire sulle circostanze, come è dimostrato da

quelle disposizioni che eccezionalmente conferiscono un simile potere

a fini particolari (cfr. art. 4 d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 in tema

di amnistia). Da qui l'integrale rinvio alle considerazioni svolte

dalla Corte nella richiamata sentenza n. 233/1984, del cui

dispositivo, dunque, si domanda la estensione alla pertinente norma

del nuovo codice di rito;

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Ha

osservato in proposito l'Avvocatura che la sentenza di questa Corte

n. 233/1984 fu determinata dalla giurisprudenza dell'epoca, secondo

la quale era inibita la valutazione delle circostanze attenuanti e il

relativo giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti.

Tuttavia, afferma la difesa dello Stato, anche se il nuovo codice non

ha risolto espressamente tale aspetto, è da ritenere che la norma

impugnata non precluda al Giudice per le indagini preliminari di

tener conto delle circostanze attenuanti ai fini dell'applicazione

della misura di sicurezza, tanto più che la norma non potrebbe

essere diversamente interpretata alla luce della citata sentenza

della Corte;

3. - Con ordinanza n. 378 emessa il 9 luglio 1992 e depositata il

27 luglio 1992, la Corte, nel disporre la sospensione del giudizio

introdotto con l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia, ha sollevato

davanti a sé, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 425, primo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il

giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta

evidente che l'imputato è persona non imputabile;

Definendo il giudizio sulla questione pregiudiziale, questa Corte,

con sentenza n. 41 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia

sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che

l'imputato è persona non imputabile.

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Reggio Emilia impugna, per "contrasto con i principi costituzionali

del diritto di difesa e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla

legge", la disposizione dettata dall'art. 426, lett. c), del codice

di procedura penale, nella parte in cui preclude al giudice,

nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere "per infermità

psichica", di valutare le circostanze attenuanti e di effettuare il

giudizio di comparazione con le eventuali circostanze aggravanti, ai

fini della applicazione o della determinazione della durata minima

della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario a norma dell'art. 222 del codice penale. L'assunto del

rimettente si ispira ai principi' ed alle considerazioni, cui

integralmente rinvia, posti a fondamento della sentenza n. 233/1984,

con la quale questa Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità

costituzionale dell'art. 384, n. 2, del codice abrogato, proprio

nella parte in cui tale norma, secondo l'orientamento

giurisprudenziale dell'epoca, precludeva al giudice istruttore di

tener conto, in caso di sentenza di proscioglimento per infermità

psichica, delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di

"bilanciamento" ai fini di quanto previsto dall'art. 222 del codice

penale. Postulando, dunque, l'equivalenza tra la norma del codice

abrogato già dichiarata costituzionalmente illegittima e quella del

nuovo codice di rito oggetto di impugnativa, e sul rilievo che

identica preclusione sussisterebbe per il giudice chiamato a

pronunciare sentenza di non luogo a procedere per evidente difetto di

imputabilità, il rimettente non vede quindi altra via che quella di

sollecitare una pronuncia additiva che nella sostanza riproduca il

dispositivo della declaratoria di illegittimità adottato, con

riferimento al previgente codice, nella richiamata sentenza n.

233/1984;

2. - La questione non è fondata. Come innanzi ricordato, infatti,

nel delibare l'oggetto del presente giudizio, questa Corte ha

ritenuto di dover pregiudizialmente sottoporre a verifica di

costituzionalità l'art. 425 del codice di procedura penale, in

quanto, essendo ivi stabilito il potere del giudice di definire

l'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere

nell'ipotesi in cui l'imputato fosse risultato in modo evidente

persona non imputabile, rappresentava la previsione che fungeva da

necessario presupposto della norma impugnata dal giudice a quo, avuto

riguardo al petitum che questi mostrava di perseguire. La questione

sollevata da questa Corte ha così condotto alla pronuncia della

sentenza n. 41/1993, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 425, primo comma, del

codice di procedura penale, proprio nella parte in cui tale norma

consentiva la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per

evidente difetto di imputabilità, essendosi ritenuto che la relativa

disciplina fosse in contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della

Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 2, n. 52), sesto

periodo, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;

Caducata, dunque, la possibilità per il giudice a quo di adottare

la sentenza di non luogo a procedere "per infermità psichica", e

venuto quindi meno il corrispondente potere di applicare in via

definitiva la misura di sicurezza del ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario, i dedotti profili di violazione del

principio di uguaglianza e del diritto di difesa si rivelano privi di

fondamento, in quanto carenti del presupposto normativo sul quale le

censure stesse si sono alimentate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 426, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA