Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 202/1993 ECLI:IT:COST:1993:202 Generato dall'IA

Sentenza 202/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 202/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

legge 1929 n. 4) l'applicazione retroattiva delle disposizioni innovative, più favorevoli, concernenti infrazione di rilievo penale

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 3 legge n. 516/1982; Sentenza 202/1993 · Corte costituzionale: legge 1929 n. 4) l'applicazione retroattiva delle disposizioni innovative, più favorevoli, concernenti infrazione di rilievo penale

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione privilegiata reato speciale infrazione amministrativa violazioni delle norme procedurali altri reati documenti soggetti a un trattamento particolare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
reato di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1982 n.
art. 3 legge n. 516/1982
infrazioni sub art. 3 legge n. 516/1982 cit.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 16

marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio

1991, n. 154 (Disposizioni in materia di repressione delle violazioni

finanziarie e per definire le relative pendenze), promosso con

ordinanza emessa il 27 novembre 1991 dal Tribunale di Savona nel

procedimento penale a carico di Podestà Maria Liana, iscritta al

n.475 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

1. - In un giudizio penale a carico di un soggetto imputato del

reato di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1982 n. 516, per non

avere annotato sull'apposito registro alcuni stampati, il Tribunale

di Savona procedente ha sollevato, con ordinanza del 27 novembre

1991, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.

8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991 n.

154 - nella parte in cui esclude il reato in parola dalla sanatoria

amministrativa, ivi prevista - per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione: violato - a suo avviso - in ragione della

ingiustificata disparità del trattamento, così riservato, alle

infrazioni sub art. 3 legge n. 516/1982 cit. rispetto alle analoghe

violazioni formali pure costituenti reato e "di gravità certamente

non inferiore", di cui agli artt. 1, comma sesto e 2, commi secondo e

terzo, della stessa legge n. 516/1982 nonché 3, comma quinto, della

legge 17 febbraio 1985 n. 17, alle quali la norma denunciata

viceversa estende la suddetta sanatoria.

2. - L'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del

Consiglio dei Ministri, ha eccepito l'infondatezza della questione.

1. - Il Tribunale di Savona dubita con riferimento all'art. 3

della Costituzione, della legittimità dell'art. 8 del d.l. 16 marzo

1991 n. 83 convertito in legge 15 maggio 1991 n. 154 (recante

disposizioni in materia di repressione delle violazioni tributarie e

per definire le relative pendenze), nella parte in cui detta norma

esclude la definibilità (alle condizioni e nelle forme ivi previste)

delle violazioni formali, costituenti reato, di cui all'art. 3,

secondo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516 ("stampa, fornitura,

acquisto o detenzione di stampati per la compilazione di documenti di

accompagnamento o ricevute fiscali senza la prescritta annotazione").

Il trattamento così riservato alle richiamate violazioni sarebbe

infatti - ad avviso dell'autorità rimettente - ingiustificatamente

deteriore (donde la violazione del precetto dell'eguaglianza)

rispetto a quello previsto per le "certo non meno gravi" violazioni,

pure esse di rilievo penale, di cui agli articoli 1, comma sesto,

legge n. 516/1982 (irregolare tenuta delle scritture contabili

obbligatorie), 2, commi secondo e terzo, legge n. 516 cit. (omessa

dichiarazione ed omesso versamento da parte del sostituto d'imposta)

e 3, comma quinto, d.l. 1984 n. 83 conv. in legge n. 17/1985 (omessa

tenuta del repertorio della clientela), alle quali la stessa norma

denunciata viceversa estende la suddetta definizione.

2. - La questione non è fondata.

Va premesso che, nel suo complessivo impianto, la legge n.

154/1991, nella logica della duplice perseguita finalità di

rimodulazione e decongestione del settore della giustizia penale

tributaria, ha, tra l'altro, previsto due distinti meccanismi di c.d.

sanatoria: quello, sub art. 8, per la definizione delle infrazioni

amministrative (previo pagamento della somma di un milione per

ciascun periodo d'imposta interessato); e quello, di cui al

precedente art. 7, che consente (in deroga al principio di

ultrattività delle norme penali tributarie di cui all'art. 20 della

legge 1929 n. 4) l'applicazione retroattiva delle disposizioni innovative, più favorevoli, concernenti infrazione di rilievo penale

sempreché - e qui sta il raccordo tra le due disposizioni - per i

periodi di imposta cui anche queste ultime violazioni si riferiscono,

"si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'art. 8".

Ora le violazioni tributarie assunte a parametro dal Tribunale

rimettente rientrano appunto nel novero di quelle che, in dipendenza

di una loro operata ridefinizione in termini di minor gravità sul

piano penale, sono state ammesse a fruire del beneficio della

immediata applicabilità della norma più favorevole ex art. 7 comma

2 l. cit. (vedi sent. n. 178/1992).

E ciò spiega perché - per esse - sia stata espressamente

prevista, sub art. 8, (anche) la regolarizzazione amministrativa, che

all'applicazione di quel beneficio è - come si è detto -

strumentale.

Per ogni altra infrazione tributaria avente carattere penale lo

stesso art. 8 ha, invece, escluso l'accesso alla sanatoria

amministrativa: cui non ha quindi di regola inteso ricollegare

effetti estintivi penali.

E tale esclusione - che coinvolge anche la contravvenzione per cui

si procede nel giudizio a quo - è, di conseguenza, nel quadro

normativo evidenziato, pienamente razionale e coerente.

Del resto, per quanto più specificamente attiene alle omesse

annotazioni sub art. 3, comma secondo, legge n. 516/1982, per cui è

questione, non sfugge la particolare insidiosità delle correlative

fattispecie, attesa la potenziale attitudine dei comportamenti

incriminati a preparare o coprire future evasioni tributarie. Il che

dà ulteriore giustificazione della valutazione di maggior gravità,

nei riguardi di tali violazioni compiuta, a monte, dal legislatore

del 1991 e del trattamento conseguenzialmente differenziato ad esse

riservato agli effetti della sanatoria in parola: senza che possa,

per ciò, ipotizzarsi alcuna lesione del precetto costituzionale

dell'eguaglianza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito con

modificazioni nella legge 15 maggio 1991 n. 154 (Disposizioni in

materia di repressione delle violazioni finanziarie e per definire le

relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma

primo, della Costituzione, dal Tribunale di Savona, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA