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Ordinanza 193/1993 ECLI:IT:COST:1993:193 Generato dall'IA

Ordinanza 193/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 193/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 25 della Costituzione; Ordinanza 193/1993 · Corte costituzionale: ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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costituzionalità requisito costituzionale motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
art. 25 della Costituzione
dall'art. 25 della Costituzione (v.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo

comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 novembre 1992 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Salerno nel procedimento

penale a carico di Falcone Giacomo, iscritta al n. 35 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal Pretore di Salerno

nel procedimento penale a carico di Olivieri Pierluigi, iscritta al

n. 36 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Salerno ha sollevato, con due ordinanze di

identico contenuto, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui

non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della

prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione del decreto

penale di condanna, deducendo al riguardo la violazione dell'art. 3

della Costituzione in quanto si determina una ingiustificata

disparità di trattamento rispetto alla richiesta di rinvio a

giudizio, invece inclusa tra quegli atti, malgrado entrambe le

richieste integrino una specifica attività dell'organo preposto

all'esercizio della azione penale che "è chiara espressione della

volontà di non rinunciare all'esercizio di punire" da parte del

medesimo organo;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che,

quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che il giudice a quo nella specie richiede una pronuncia

additiva in materia penale vo'lta ad integrare la serie degli atti

che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli

idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della

prescrizione;

che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri

spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito

dall'art. 25 della Costituzione (v. ordinanza n. 114 del 1983);

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale

di Salerno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA