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Ordinanza 191/1993 ECLI:IT:COST:1993:191 Generato dall'IA

Ordinanza 191/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 191/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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727 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 191/1993 · Corte costituzionale: 727 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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infrazione privilegiata lesioni personali gravità dell'infortunio reati violenti abbandono per lesioni personali risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 luglio

1992 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone nel

procedimento penale a carico di Guerini Alessandro, iscritta al n.

727 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, in

quanto, prevedendo la perseguibilità a querela "per un delitto

commesso con dolo", irragionevolmente stabilisce una disciplina

diversa rispetto a quella dettata dall'art. 590, quinto comma, dello

stesso codice che, riferendosi ad un delitto colposo e per il quale

la colpa resta integrata dalla "violazione di norme che configurano

una situazione di pericolo e non necessariamente di danno", prevede

invece la relativa procedibilità d'ufficio;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in

quanto il giudice a quo sollecita una pronuncia vòlta ad introdurre

un regime penale deteriore rispetto a quello vigente per il reato in

ordine al quale procede, o infondata;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura Generale dello Stato non può essere accolta in

quanto l'accoglimento presupporrebbe la soluzione del problema,

tuttora controverso nell'interpretazione della giurisprudenza e della

dottrina, circa la natura processuale o sostanziale della querela ed

in particolare circa gli effetti della sopravvenuta procedibilità a

querela sui procedimenti penali in corso;

che nel merito i rilievi del giudice a quo sono privi di

qualsiasi fondamento giacché, come puntualmente rilevato

dall'Avvocatura, il rimettente, nell'evocare a raffronto la

disciplina della procedibilità stabilita per il reato previsto

dall'art. 590 del codice penale, ha omesso di considerare che anche

le lesioni personali colpose lievi o lievissime, ancorché

conseguenti a violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro, sono punibili a querela della persona offesa;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 582, secondo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA