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Ordinanza 188/1993 ECLI:IT:COST:1993:188 Generato dall'IA

Ordinanza 188/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 188/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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765 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 25 della Costituzione; Ordinanza 188/1993 · Corte costituzionale: 765 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale durata ragionevole del procedimento proroga della carcerazione preventiva prescrizione della pena rinvio del dibattimento violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
art. 25 della Costituzione
dall'art. 25 della Costituzione (v.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo

comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 settembre 1992 dal Pretore di Salerno

nel procedimento penale a carico di Donnici Angelo, iscritta al n.

765 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 10 ottobre 1992 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Salerno nel procedimento

penale a carico di Senatore Matteo, iscritta al n. 9 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Salerno ha sollevato, con due ordinanze di

identico contenuto, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui

non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della

prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione del decreto

penale di condanna, deducendo al riguardo la violazione dell'art. 3

della Costituzione in quanto si determina una ingiustificata

disparità di trattamento rispetto alla richiesta di rinvio a

giudizio, invece inclusa tra

quegli atti, malgrado entrambe le richieste integrino una specifica

attività dell'organo preposto all'esercizio della azione penale che

"è chiara espressione della volontà di non rinunciare all'esercizio

di punire" da parte del medesimo organo;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che,

quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che il giudice a quo nella specie richiede una pronuncia

additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che

tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli

idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della

prescrizione;

che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri

spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito

dall'art. 25 della Costituzione (v. ordinanza n. 114 del 1983);

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale

di Salerno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA