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Ordinanza 187/1993 ECLI:IT:COST:1993:187 Generato dall'IA

Ordinanza 187/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 187/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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giugno 1992 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra

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Ordinanza 187/1993 · Corte costituzionale: giugno 1992 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra

Parole chiave

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assegnazione di alloggio legge sugli alloggi incompetenza territoriale priorità di rialloggiamento domanda d'asilo di rom legittimazione del comune
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, ultimo

comma, della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91

(Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 22

giugno 1992 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra

Caraviello Elena ed il Comune di Monza, iscritta al n. 657 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Monza, con ordinanza del 22 giugno

1992, ha impugnato l'art. 25, ultimo comma, della legge della regione

Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91 (da ultimo modificata con legge

regionale 4 maggio 1990 n. 28) che, disciplinando l'ipotesi del

rilascio di alloggio di edilizia economica e popolare occupato senza

titolo, prevede che il provvedimento comunale possa essere impugnato

davanti al pretore "ai sensi dell'art. 11, commi 13, 14 e 15, del

d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035";

che, ad avviso del giudice a quo, poiché la norma statale

richiamata attribuisce al Pretore la competenza soltanto per

l'ipotesi di decadenza per mancata occupazione, nei termini,

dell'alloggio, "mentre devolve alla competenza del giudice

amministrativo tutte le altre ipotesi ..", la legge regionale avrebbe

introdotto una innovazione in materia di tutela giurisdizionale e di

riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice

amministrativo, in violazione degli artt. 108 e 117 della

Costituzione che non consentono interferenze su materie esulanti

dalla competenza regionale e oggetto di riserva di legge statale;

che non si sono costituite in giudizio le parti né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'art. 25, ultimo comma, della legge della Regione

Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 è stato abrogato dall'art. 26,

secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (pur

richiamata nell'ordinanza di rimessione) in epoca precedente

l'adozione del provvedimento impugnato nel giudizio a quo, e, quindi,

l'instaurazione di quest'ultimo;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile per

difetto di rilevanza in quanto il giudice a quo non deve comunque

fare applicazione della norma abrogata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, ultimo comma, della legge

della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina

dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 108 e

117 della Costituzione, dal Pretore di Monza con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA