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Ordinanza 18/1993 ECLI:IT:COST:1993:18 Generato dall'IA

Ordinanza 18/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 18/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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convenuto per non essersi tempestivamente dimesso da componente della

Regesto Legislator

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art. 51 della Costituzione; Ordinanza 18/1993 · Corte costituzionale: convenuto per non essersi tempestivamente dimesso da componente della

Parole chiave

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legittimazione del comune dipendenza dall'assistenza sociale eleggibilità responsabilità del comune posizioni amministrative del funzionario amministrazione locale

Disposizioni normative citate

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art. 51 della Costituzione
all'art. 51 della Costituzione, dal Tribunale di Benevento con le
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di

ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere

regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di

incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale),

promossi con n. 2 ordinanze emesse il 3 marzo 1992 dal Tribunale di

Benevento sui ricorsi proposti da Zollo Giuseppe ed altra contro De

Longis Andrea ed altri e Altieri Antonio ed altri, iscritte ai nn.

329 e 330 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di costituzione di De Longis Andrea e Altieri

Antonio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Benevento, nel giudizio promosso da

Zollo Giuseppe ed altra contro De Longis Andrea, diretto ad ottenere

la declaratoria di ineleggibilità a consigliere comunale del

convenuto per non essersi tempestivamente dimesso da componente della

Commissione amministratrice di un ente dipendente dal Comune, con

ordinanza del 3 marzo 1992 (r.o. n. 329 del 1992), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n.

11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non

definisce con precisione le situazioni di "dipendenza" che comportano

ineleggibilità dei componenti dei relativi enti;

che, ad avviso del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 51

della Costituzione in quanto risulterebbe oltremodo compresso il

diritto di elettorato passivo dell'interessato per la estrema

genericità della norma;

che identica questione è stata sollevata dallo stesso Tribunale

con ordinanza di pari data (r.o. n. 330 del 1992) nel giudizio

vertente tra Zollo Giuseppe ed altra contro Altieri Antonio, avente

lo stesso oggetto;

che, nei due giudizi è intervenuta, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello

Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza

della questione;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti per evidente

connessione;

che questa Corte ha già dichiarato non fondata (sent. n. 280

del 1992) la stessa questione;

che non sono dedotti motivi nuovi e diversi;

che, pertanto, la questione ora di nuovo sollevata deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11, della legge 23 aprile

1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli

addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento

all'art. 51 della Costituzione, dal Tribunale di Benevento con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA