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Ordinanza 176/1993 ECLI:IT:COST:1993:176 Generato dall'IA

Ordinanza 176/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 176/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'altro, modificato sostanzialmente il quinto comma dell'art. 503 del

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 176/1993 · Corte costituzionale: 503 del

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza della vittima obbligo di comparizione all'udienza corrispondenza con il difensore interrogatorio formale di testimoni attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
già dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 18 settembre 1992 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale

a carico di Civitarese Alessandra ed altro, iscritta al n. 806 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 18 settembre 1992, il Pretore di

Macerata ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale "nella

parte in cui non consente che sia data lettura a richiesta di parte

delle dichiarazioni rese, con le garanzie difensive, alla polizia

giudiziaria dall'imputato contumace";

che il giudice a quo osserva che il decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha, tra

l'altro, modificato sostanzialmente il quinto comma dell'art. 503 del

codice, consentendo l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento (e

dunque la loro utilizzabilità come prove) delle dichiarazioni

dell'imputato utilizzate per le contestazioni, non solo nel caso che

esse siano state assunte dal pubblico ministero, ma anche quando

siano state assunte dalla polizia giudiziaria;

che ne deriva che se l'imputato, come nella specie, sceglie di

rimanere contumace, non potendosi ricorrere al descritto meccanismo

processuale - il quale presuppone la sottoposizione dell'imputato ad

esame -, la norma dell'art. 513 (non toccata dalla novella) consente

di dar lettura soltanto delle dichiarazioni precedentemente rese al

pubblico ministero o al giudice, non anche di quelle rese o assunte

dalla polizia giudiziaria nel rispetto delle garanzie di difesa;

che tale assetto, oltre a confliggere con il principio di

eguaglianza in quanto sottopone ad un trattamento deteriore

l'imputato che si sia presentato al dibattimento e si sia sottoposto

all'esame rispetto a quello che sia rimasto contumace (o, comparendo,

abbia rifiutato di sottoporsi all'esame), appare altresì in

contrasto, conclude il remittente, con il principio - desumibile

dagli artt. 24 e 112 della Costituzione - dell'esatto ed efficace

esercizio della giurisdizione penale e della pretesa punitiva da

parte dello Stato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, con sentenza n. 476 del 1992, questa Corte ha

già dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

513, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevede la possibilità di dar lettura delle dichiarazioni rese

dall'imputato alla polizia giudiziaria con l'assistenza del difensore

ai sensi dell'art. 350 del codice medesimo;

che in detta pronuncia si è osservato, in sintesi, che la norma

impugnata, limitando la possibilità di lettura alle sole

dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice

con esclusione delle sommarie informazioni assunte dalla polizia

giudiziaria ex art. 350 del codice di procedura penale, non è

certamente irragionevole, in considerazione della sostanziale

differenza - sotto l'angolo visuale delle garanzie difensive

dell'imputato (fra le quali è compresa la facoltà di non

rispondere) - tra tale atto di indagine della polizia giudiziaria e

l'interrogatorio effettuato dall'autorità giudiziaria, dovendo solo

quest'ultimo essere svolto con le modalità garantistiche di cui

all'art. 65 del codice di procedura penale;

che le medesime considerazioni valgono a dimostrare

l'infondatezza anche dell'odierna questione, in quanto il raffronto

con la nuova disciplina dell'art. 503, quinto comma, del codice di

procedura penale (come modificato dall'art. 8 del decreto legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356) non

è pertinente, poiché essa concerne l'interrogatorio compiuto dalla

polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (cfr. anche il

nuovo testo dell'art. 370 del codice di procedura penale), cioè un

atto che non può non essere soggetto - a differenza delle sommarie

informazioni ex art. 350 - alla disciplina prevista in via generale

per l'interrogatorio, ivi compresa pertanto quella dettata dall'art.

65 del codice di procedura penale;

che, in ordine, poi alla denunciata violazione degli artt. 24 e

112 della Costituzione, va ribadito (come già detto nella menzionata

sentenza n. 476 del 1992) che la disciplina dettata dall'art. 513 del

codice di procedura penale concerne il regime di utilizzabilità, ai

fini della decisione, di precedenti dichiarazioni provenienti

dall'imputato ed attiene pertanto essenzialmente al tema delle

garanzie difensive di quest'ultimo, per cui il richiamo ad un

generico "principio dell'esatto ed efficace esercizio della

giurisdizione penale e della pretesa punitiva da parte dello Stato"

(desumibile, ad avviso del remittente, dagli anzidetti parametri)

risulta, nei termini in cui è prospettato, del tutto inconferente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della

Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA