Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 175/1993 ECLI:IT:COST:1993:175 Generato dall'IA

Ordinanza 175/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 175/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

(r.o. n. 704 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 175/1993 · Corte costituzionale: (r.o. n. 704 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,

Parole chiave

Generato dall'IA
deposizioni delle parti interrogatorio formale di testimoni controinterrogatorio del ministero pubblico pubblicità della procedura sufficienza della testimonianza udienza probatoria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 500, terzo e

quarto comma, del codice di procedura penale e 2, n. 76, della legge

16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Pretore di Lucca nel

procedimento penale a carico di Papini Piero, iscritta al n. 704 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1992 dal Tribunale di Crotone

nel procedimento penale a carico di Anania Ercole ed altri, iscritta

al n. 716 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Lucca, con ordinanza del 28 maggio 1992

(r.o. n. 704 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,

24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non consente di valutare ai fini

dell'accertamento dei fatti le dichiarazioni precedentemente rese dal

teste al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria (non sul

luogo, né nell'immediatezza del fatto) ed utilizzate per le

contestazioni;

che il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 15 maggio 1992

(r.o. n. 716 del 1992), ha sollevato, in riferimento ai soli artt. 2

e 3 della Costituzione, analoga questione di legittimità

costituzionale degli artt. 500, terzo e quarto comma, del codice di

procedura penale e 2, n. 76, della legge di delega 16 febbraio 1987,

n. 81;

Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità della

questione sollevata, vanno riuniti per essere trattati

congiuntamente;

che l'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.

306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con

modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente

sostituito l'art. 500 del codice di procedura penale;

che, pertanto, occorre restituire gli atti ai giudici remittenti

affinché, alla luce della nuova disciplina, riesaminino la rilevanza

della proposta questione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lucca e al

Tribunale di Crotone.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA