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Ordinanza 174/1993 ECLI:IT:COST:1993:174 Generato dall'IA

Ordinanza 174/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 174/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in

Regesto Legislator

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Ordinanza 174/1993 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e

secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei

termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli

amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché

norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali

della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica

e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione

italiana ciechi), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna,

notificato il 25 novembre 1992, depositato in cancelleria il 30

successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso regolarmente

notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in

carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari

delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da

parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato

in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un

contributo compensativo all'Unione italiana ciechi), deducendo la

violazione degli artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123 della Costituzione;

che la prima delle disposizioni impugnate stabilisce le

modalità di determinazione del compenso spettante agli

amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, mentre la

seconda attribuisce al presidente della giunta regionale, su conforme

deliberazione della rispettiva giunta, il potere di provvedere alla

conferma o al rinnovo degli amministratori straordinari scaduti;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni di legittimità

costituzionale siano dichiarate inammissibili, in caso di mancata

conversione del decreto-legge, e comunque non fondate;

Considerato che il decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, non è

stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla

sua pubblicazione, come risulta dal comunicato del Ministero di

grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 303 del 28 dicembre 1992;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.,

da ultimo, le ordinanze nn. 494 e 495 del 1992), le questioni di

legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio devono

essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del

decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata

in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori

straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le

attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione

di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la

concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana

ciechi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 117, 119 e

123 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA