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Ordinanza 170/1993 ECLI:IT:COST:1993:170 Generato dall'IA

Ordinanza 170/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 170/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi

Regesto Legislator

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Ordinanza 170/1993 · Corte costituzionale: norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi

Parole chiave

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diritto regionale inquinamento locale ente regionale rifiuto speciale autorizzazione eccezionale inosservanza delle norme sulla competenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure e

norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi

di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 7

maggio 1991 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico

di Pinciaroli Enrico, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1992

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Macerata, nel procedimento penale a

carico di Pinciaroli Enrico, imputato della contravvenzione di cui

all'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 perché, quale titolare di una

ditta di autocarrozzeria e verniciatura, effettuava, senza la

prescritta autorizzazione (art. 16 del citato d.P.R.), lo stoccaggio

di rifiuti tossici e nocivi in quantità inferiore a 50 KG, con

ordinanza del 7 maggio 1991 (R.O. n. 310 del 1991), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, che esonera

dall'obbligo di autorizzazione i quantitativi di rifiuti di cui

innanzi;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 3, 117 e 25 della Costituzione in quanto la Regione ha

legiferato per la "fattispecie" in materia sottratta alla sua

competenza e sanzionata penalmente, con conseguente disparità di

trattamento;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 213 del 20 maggio

1991 ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma

ora di nuovo denunciata;

che, pertanto, essa è stata espunta dall'ordinamento;

che la questione, quindi, va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge

della Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure e norme di

attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di

smaltimento dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA