Ordinanza 162/1993 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAgenerale nei confronti degli Eredi di Smedile Antonio, iscritta al n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost, art. 97 Cost; Ordinanza 162/1993 · Corte costituzionale: generale nei confronti degli Eredi di Smedile Antonio, iscritta al n.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4,
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dalla Corte
dei conti - Sezioni riunite sul ricorso proposto dal Procuratore
generale nei confronti degli Eredi di Smedile Antonio, iscritta al n.
692 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso del giudizio d'appello proposto dal
Procuratore generale contro la sentenza n. 28 del 1991 pronunciata
dalla Sezione I giurisdizionale ordinaria nei confronti degli eredi
di Antonio Smedile, la Corte dei conti - Sezioni riunite, con
ordinanza dell'8 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 58,
comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, "nella parte in cui non
prevede l'esclusione dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli
eredi anche della responsabilità per danni cagionati dal de cuius
allo Stato-pubblica amministrazione di cui era dipendente";
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata, pur
essendo norma sostanziale, ha efficacia retroattiva ed è applicabile
anche ai giudizi di responsabilità già pendenti alla data di
entrata in vigore della legge citata, ma, contrariamente all'assunto
della sentenza appellata, non è estensibile agli eredi di
amministratori o dipendenti dello Stato o di enti pubblici diversi
dalle province e dai comuni;
che la norma in esame è ritenuta contrastante: a) con l'art. 3
Cost., sia sotto il profilo del princìpio di eguaglianza, in quanto
opera una ingiustificata disparità di trattamento tra gli eredi di
amministratori o dipendenti comunali e provinciali e gli eredi degli
altri pubblici amministratori o dipendenti pur soggetti alla
giurisdizione del medesimo giudice contabile, sia sotto il profilo
del princìpio di razionalità per l'incoerenza con la direttiva di
omogeneizzazione della responsabilità di tutti i dipendenti pubblici
impartita nel comma 1 dell'art. 58; b) con i princìpi di
imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione;
Considerato che la medesima questione è già stata sottoposta
dalla stessa Corte dei conti a questa Corte, che l'ha dichiarata non
fondata con sentenza n. 383 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost.;
che le medesime ragioni che escludono la violazione dell'art. 3
Cost. valgono ad escludere anche la violazione dell'art. 97 Cost.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezioni
riunite con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA