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Ordinanza 158/1993 ECLI:IT:COST:1993:158 Generato dall'IA

Ordinanza 158/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 158/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione, art. 105 legge n. 685/75; Ordinanza 158/1993 · Corte costituzionale: comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in

Parole chiave

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possesso illecito di stupefacenti sostanze soggette a restrizione introduzione di nuove restrizioni costituzionalità delle leggi commisurazione della pena per traffico di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
disposizione per violazione dell'art. 76 della Costituzione;
art. 105 legge n. 685/75
che tali pene venivano successivamente elevate (dall'art. 105
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, terzo

comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope"),

promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1992 dal Pretore di

Pisa nel procedimento penale a carico di Rossetti Francesco, iscritta

al n. 744 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale nei confronti di

Rossetti Francesco per il reato di cui all'art. 41, comma 3, d.P.R. 9

ottobre 1990 n. 309 - che punisce con pena detentiva (arresto fino ad

1 anno) e pena pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti

milioni) chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o

psicotrope non ottemperando alle disposizioni del detto articolo - il

Pretore di Pisa, con ordinanza del 16 settembre 1992, ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale di tale

disposizione per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che - secondo il pretore rimettente - la fattispecie

contravvenzionale di cui dall'art. 41 cit., ricalca quella prevista

dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 che, all'art. 41, prevedeva la

sanzione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria;

che tali pene venivano successivamente elevate (dall'art. 105

legge n. 685/75 così come sostituito, insieme all'intero titolo XII

di detta legge, dall'art. 32 legge 26 giugno 1990 n. 162) senza però

che fosse modificata la caratteristica delle pene stesse, confermate

come alternative;

che invece l'art. 45, comma 1, del successivo testo unico

(d.P.R. n. 309/90 cit.) sanziona con pena congiunta quanto in

precedenza sanzionato con pena alternativa dal citato art. 41 l. n.

685/75 con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione per

eccesso di delega;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente

inammissibile atteso che con errata-corrige pubblicato sulla Gazzetta

ufficiale del 14 novembre 1992 è stato comunicato che la norma

censurata deve leggersi " .. con l'arresto fino ad un anno o con

l'ammenda", ossia con la stessa dizione che il giudice rimettente

considera conforme al parametro di costituzionalità;

Considerato che è stato pubblicato - ai sensi dell'art. 14 del

d.P.R. 14 marzo 1986 n. 217, concernente la correzioni di errori

verificatisi nella stampa dei provvedimenti - il comunicato del

seguente tenore: all'art. 41, comma 3, terzo rigo (del d.P.R. 9

ottobre 1980 n. 309) dove è scritto " ..con l'arresto fino ad un

anno e con l'ammenda .." si legga " ..con l'arresto fino ad un anno o

con l'ammenda ..";

che gli atti vanno restituiti al giudice a quo per nuovo esame

della rilevanza alla luce del comunicato predetto;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA