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Ordinanza 157/1993 ECLI:IT:COST:1993:157 Generato dall'IA

Ordinanza 157/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 157/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma anche, in caso

Regesto Legislator

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Ordinanza 157/1993 · Corte costituzionale: dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma anche, in caso

Parole chiave

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principio d'ufficio e principio inquisitorio dubbi sull'imparzialità istruzione giudiziaria indagine penale suppletiva costituzione e composizione difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 1° giugno 1992 dal Pretore di Aosta nel procedimento penale a

carico di Perino Angela, iscritta al n. 737 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Aosta dubita che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale contrasti con la direttiva n. 103 della legge delega 16

febbraio 1987, n. 81 - e, quindi, con gli artt. 76 e 77 della

Costituzione - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare al dibattimento del giudice per le indagini preliminari

presso la pretura che, sulla richiesta di archiviazione, abbia

disposto nuove indagini (art. 409, quarto comma, dello stesso codice

e sentenza n. 445 del 1990);

che, ad avviso del rimettente, ricorrerebbero in tal caso

ragioni analoghe a quelle che hanno condotto questa Corte a

dichiarare sussistente l'incompatibilità nei confronti del giudice

per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero

di formulare l'imputazione ai sensi del quinto comma del medesimo

art. 409, dato che anche in questo caso si compie una valutazione

contenutistica dei risultati delle indagini preliminari, si

individuano elementi indicativi della responsabilità penale

dell'indagato - pur se da acquisire mediante nuove indagini - e si

dà così l'impulso, se non determinante, quanto meno concorrente,

alla procedura che condurrà all'emanazione di una sentenza;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, nel disporre ulteriori indagini, il giudice per

le indagini preliminari non compie - come nel caso in cui ordina di

formulare l'imputazione - una definitiva valutazione contenutistica

dei loro risultati, ma valuta la loro completezza ai fini della

possibilità di esprimere un giudizio di merito, e quindi adotta una

decisione di natura processuale meramente interlocutoria che, una

volta osservata, può essere seguita non solo dall'esercizio

dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma anche, in caso

di reiterazione della richiesta di archiviazione, dalla gamma dei

provvedimenti contemplati dal predetto art. 409;

che, di conseguenza, la questione è da ritenere manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione dal Pretore di Aosta con ordinanza del 1° giugno 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA