Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 15/1993 ECLI:IT:COST:1993:15 Generato dall'IA

Ordinanza 15/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 15/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 15/1993 · Corte costituzionale: 9, primo comma,

Parole chiave

Generato dall'IA
posizioni amministrative del funzionario divieto di esercizio della professione eleggibilità rispetto della dignità delle funzioni nomina di un impiegato statale impieghi nella pubblica amministrazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

n. 8, della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme

per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre

1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli

amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i

componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in

materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri

comunali, provinciali e di quartiere), promosso con ordinanza emessa

il 29 maggio 1992 dalla Corte di Appello di Palermo nel procedimento

civile vertente tra Craparo Calogero e Venezia Giuseppe ed altri,

iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di

Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 9, primo comma, n.

8, della legge 24 giugno 1986 n. 3, della Regione siciliana, nella

parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei coordinatori

dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, per i

consigli dei comuni che concorrono a costituirla;

Considerato che con sentenza n. 463 del 1992 questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma "nella parte

in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità

sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei

coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che

concorrono a costituire l'unità sanitaria locale;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 8 della

legge 24 giugno 1986 n. 31 della Regione siciliana "Norme per

l'applicazione nella Regione siciliana della legge

27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e

indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure

dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di

controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per

i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA