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Ordinanza 144/1993 ECLI:IT:COST:1993:144 Generato dall'IA

Ordinanza 144/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 144/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'imputato di reati commessi da più persone in danno reciproco le

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 144/1993 · Corte costituzionale: dell'imputato di reati commessi da più persone in danno reciproco le

Parole chiave

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pericolo di collusione con testimoni controinterrogatorio del ministero pubblico corrispondenza con il difensore diritto a un difensore procedimento contraddittorio ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
profilo sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice

di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1992 dal Pretore di Vasto nel

procedimento penale a carico di Stellato Giorgetto Mario ed altri,

iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 dal Pretore di Vasto nel

procedimento penale a carico di D'Addario Michele ed altri, iscritta

al n. 292 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, di identico contenuto,

il Pretore di Vasto solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 197 del codice di

procedura penale "nella parte in cui non contempla tra le ipotesi di

incompatibilità con l'ufficio di testimone anche la posizione

dell'imputato di reati commessi da più persone in danno reciproco le

une delle altre";

che, in particolare, il remittente rileva che l'art. 197 del

codice di procedura penale ha limitato le ipotesi di incompatibilità

con l'ufficio di testimone agli imputati in procedimenti connessi a

norma dell'art. 12 del codice di procedura penale, per i quali,

allorché si procede separatamente, l'audizione è regolata dalle

forme previste dall'art. 210 del codice di procedura penale,

trascurando la posizione di chi versi nell'ipotesi contemplata

dall'art. 17, lett. c) , del codice di procedura penale,

irragionevolmente omessa;

che, a suo avviso, detta omissione determina un'ingiustificata

discriminazione nei confronti dell'ipotesi sopraindicata, da

ritenersi invece del tutto assimilabile a quelle per le quali è

sancita l'incompatibilità, nonché una violazione dei diritti di

difesa dell'imputato ("che come testimone non potrebbe presenziare

agli atti del dibattimento, anteriori e diversi da quelli concernenti

l'acquisizione delle sue dichiarazioni");

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi devono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente poiché sollevano la medesima questione;

che questa Corte, con la sentenza n. 109 del 1992 e con

l'ordinanza n. 262 del 1992, ha già dichiarato non fondate questioni

identiche rilevando che il criterio posto a base della norma

impugnata, in ordine al divieto di essere assunto come testimone, è

quello dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei

quali il medesimo soggetto si trovi ad assumere rispettivamente la

veste di imputato e quella di testimone: vincolo che sussiste sempre

nei casi di coimputato dello stesso reato o di imputati di reati

connessi a norma dell'art. 12 (art. 197, lett. a) e che, in ogni

altro caso in cui si verifichi, sarà rilevato dal giudice a norma

dell'art. 197, lett. b));

che, conseguentemente, - come hanno chiarito le citate pronunce

- la disciplina denunciata non può essere ritenuta discriminatoria

nei confronti delle persone imputate di reati commessi in danno

reciproco le une delle altre, in quanto sul piano del vincolo

probatorio tale posizione non è certamente assimilabile a quella dei

soggetti annoverati nell'art. 197, lett. a), per i quali tale vincolo

è in re ipsa, mentre nell'ipotesi in esame tale situazione può

verificarsi o meno, e, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza

di una vera e propria interferenza sul piano probatorio (nell'ipotesi

di cui all'art. 371, secondo comma, lett. b), opererà allora, anche

per coloro che siano imputati di un reato collegato, il divieto di

essere assunti come testi, ai sensi dell'art. 197, lett. b);

che dette argomentazioni valgono pienamente ad escludere

l'illegittimità della norma impugnata anche in ordine all'ulteriore

profilo sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

giudice a quo;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Vasto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA