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Sentenza 122/1993 ECLI:IT:COST:1993:122 Generato dall'IA

Sentenza 122/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 122/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni,

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Sentenza 122/1993 · Corte costituzionale: legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni,

Parole chiave

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inquinamento dei corsi d'acqua divieto di immissioni eccessive lotta contro l'inquinamento delitto contro l'ambiente principio chi inquina paga tasso di inquinamento

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
Con richiamo all'art. 25 della Costituzione, questa Corte ha
art. 3 della Costituzione
questione infondata anche in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della

legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile

1992 dal pretore di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia -

nel procedimento penale a carico di Savino Saracino ed altri,

iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

1. - Con ordinanza del 2 aprile 1992 il pretore di Trani - sezione

distaccata di Canosa di Puglia, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto

1985, n. 431, per contrasto con gli artt. 3, 13, 25 e 27 della

Costituzione.

Nell'ordinanza, emessa nel corso di un procedimento penale

instaurato per violazione della norma ora indicata, il giudice

osserva che nel caso sottoposto al suo esame sussistono gli elementi

per ritenere integrata l'alterazione del corso d'acqua del fiume

Ofanto, per il mutamento del suo aspetto estetico e biologico, a

seguito della immissione di scarichi inquinanti. Il fatto andrebbe

quindi punito, come espressamente sancisce la disposizione impugnata,

a norma dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985, il quale peraltro

contempla tre ipotesi, contrassegnate dalle lettere a), b) e c), con

pene diverse l'una dall'altra.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, nel

caso di specie dovrebbe applicarsi la sanzione di cui alla lettera

c), che è riferita alle "opere eseguite nelle zone sottoposte a

vincolo paesistico e ambientale".

Ad avviso del pretore, nonostante l'autorevole orientamento del

massimo giudice, permangono dubbi sulla legittimità della

disposizione, per possibile contrasto con l'art. 25 della

Costituzione. Il principio di legalità della pena comporta infatti

che la stessa non possa essere individuata, per quanto attiene ai

limiti edittali massimi e minimi, mediante un processo

interpretativo, tale processo essendo ammesso solo nell'ambito dei

limiti edittali legalmente previsti.

Dall'applicazione della sanzione nel modo indicato potrebbero

derivare altresì irragionevoli disparità di trattamento tenuto

conto della diversa entità delle violazioni inerenti ai precetti

della legge n. 431 del 1985. Sarebbero perciò violati anche gli

articoli 3 e 27 della Costituzione.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o

comunque infondata.

Dall'ordinanza di rimessione - osserva l'Avvocatura - non può

ricavarsi quale violazione della legge n. 1497 del 1939 o della legge

n. 431 del 1985 il pretore ravvisi nel fatto contestato. Ciò

impedisce di verificare se nel caso di specie il rinvio dell'art.

1-sexies della legge n. 431 del 1985 all'art. 20 della legge n. 47

del 1985 sia o meno idoneo a garantire il principio di legalità e di

certezza della pena edittale come anche il principio di uguaglianza.

In ogni caso la norma è stata già esaminata dalla Corte con le

pronunce nn. 377 del 1990, 431 del 1991 e 67 del 1992, che hanno

tutte concluso per l'infondatezza delle questioni.

L'eccezione sollevata, pur non essendo identica alle precedenti,

non presenterebbe elementi di novità tali da non trovare risposta

nelle valutazioni già fatte.

1. - Viene posta in dubbio la legittimità costituzionale

dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in

cui dispone che per la violazione delle disposizioni di cui alla

stessa norma si applichino anche le sanzioni previste dall'art. 20

della legge n. 47 del 1985. Tale ultima norma contempla infatti tre

diversi trattamenti punitivi. L'individuazione della sanzione da

applicarsi sarebbe dunque rimessa alla decisione del giudice, con

violazione del principio di legalità della pena e con possibili

disparità irragionevoli di trattamento.

Risulterebbero di conseguenza violati gli artt. 3, 13, 25 e 27

della Costituzione.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato chiede anzitutto che la

questione venga dichiarata inammissibile. Dall'ordinanza di

rimessione non potrebbe desumersi infatti quale violazione della

legge n. 1497 del 1939 o della legge n. 431 del 1985 il pretore

ravvisi nel fatto contestato. Ciò impedirebbe di verificare se il

rinvio dell'art. 1-sexies impugnato all'art. 20 della legge n. 47 del

1985 sia o non idoneo a garantire l'osservanza del principio di

legalità della pena e il principio di uguaglianza.

L'eccezione non può essere accolta. L'ordinanza di rimessione

contiene infatti una sufficiente determinazione sia dell'illecito

contestato (alterazione del corso d'acqua del fiume Ofanto, per il

mutamento del suo aspetto estetico e biologico, dovuto a scarichi

inquinanti), sia delle disposizioni da applicarsi (art. 20, lett. c)

della legge n. 47 del 1985, richiamato dall'art. 1-sexies della legge

n. 431 del 1985). Sussistono quindi, gli elementi che consentono il

controllo che questa Corte deve fare circa la individuazione del

thema decidendum e circa la rilevanza dello stesso nel giudizio a

quo.

3. - La questione va peraltro dichiarata infondata.

Con richiamo all'art. 25 della Costituzione, questa Corte ha

affermato (sentenze nn. 282 del 1990; 26 del 1966) la necessità che

"sia soltanto la legge (od un atto equiparato) dello Stato a

stabilire con quale sanzione debba essere repressa la trasgressione

dei precetti che vuole sanzionati penalmente".

Sebbene sia auspicabile che la determinazione del precetto e della

sanzione risulti nel modo più chiaro e inequivoco da norme di non

disagevole lettura, non da ogni incertezza o difetto di rigore

formale può peraltro desumersi la violazione del principio di

legalità. Infatti, anche in materia di comminatoria penale, quando

si presentino "siffatte evenienze è compito dell'interprete attuare

il procedimento ordinario di interpretazione" (sentenza n. 79 del

1982).

Ciò che conta è che nel dettato normativo, pur attraverso

un'analisi ermeneutica che può risultare di minore o maggiore

difficoltà, siano rinvenibili elementi sufficienti per

l'individuazione del precetto e della sanzione.

Per stare alla questione oggetto del giudizio, non può certamente

essere il giudice a determinare per sua scelta una sanzione che dalla

legge non sia indicata; né può l'ordinamento ammettere una

condizione di incertezza circa le conseguenze penali dell'illecito.

Ben diversa è peraltro la situazione che si presenta quanto

all'art.1-sexies impugnato. La Corte di cassazione, con una

giurisprudenza ormai consolidata e che lo stesso giudice a quo

definisce tale, ha individuato come conseguenza sanzionatoria delle

alterazioni ambientali, attuate in violazione dell'art. 1-sexies

impugnato, quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 20 della legge n.

47 del 1985. L'affermazione si fonda sul rilievo che l'art. 1-sexies

sottopone alcune categorie di beni a vincolo paesaggistico e che la

lettera c) dell'art. 20 richiamato commina la pena ivi prevista per

gli interventi attuati in variazione essenziale, in totale

difformità o in assenza di concessione nelle zone sottoposte "a

vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale".

Non sta alla Corte valutare l'esattezza degli enunciati della

giurisprudenza di legittimità; due rilievi appartengono peraltro al

giudizio di conformità della legge al dettato costituzionale.

Il primo è che l'operazione ermeneutica eseguita dalla Corte di

cassazione si pone all'interno di un "procedimento ordinario di

interpretazione". I risultati dell'operazione sono dunque pienamente

e correttamente riferibili alla volontà del legislatore.

Il secondo rilievo è che la costante enunciazione di coerenti

statuizioni da parte della stessa Corte di cassazione fuga ogni

preoccupazione di incertezza circa le conseguenze penali della

violazione della norma impugnata.

4. - Le considerazioni ora svolte valgono a dichiarare la

questione infondata anche in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Il carattere univoco della giurisprudenza elimina infatti il

pericolo che la supposta incertezza interpretativa determini

disparità di trattamento di casi analoghi.

Quanto poi alla congruità intrinseca della sanzione, che

colpirebbe violazioni diverse l'una dall'altra, questa Corte

(sentenza n. 67 del 1992) ha già dichiarato la questione infondata,

né vi sono motivi per discostarsi da tale decisione. Conviene

soltanto ribadire che la statuizione si fonda sui poteri attribuiti a

questa Corte, cui spetta non già valutare nel merito le scelte fatte

dal legislatore per la disciplina della repressione penale, ma

considerare le medesime sotto il profilo della ragionevolezza.

Orbene, l'accentuata severità di trattamento, che può aversi in

taluni casi per effetto del carattere non differenziato della

disciplina, trova giustificazione nella entità sociale dei beni

protetti e nel carattere generale, immediato e interinale della

tutela che la legge ha inteso apprestare, di fronte alla urgente

necessità di comprimere comportamenti tali da produrre

all'integrità ambientale danni gravi e talvolta irreparabili.

5. - Le osservazioni fatte conducono alla dichiarazione di

infondatezza della questione anche in riferimento agli artt. 13 e 27

della Costituzione, invocati peraltro senza che con riguardo ad essi

l'ordinanza di rimessione sviluppasse alcuna argomentazione

specifica.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,

recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, dal pretore

di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA