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Ordinanza 107/1993 ECLI:IT:COST:1993:107 Generato dall'IA

Ordinanza 107/1993 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 107/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 107/1993 · Corte costituzionale: ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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procedura penale modifica della sentenza tipi di procedura procedura accelerata procedura di revisione penale processo diretto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 519, secondo

comma, e 451, terzo comma (rectius: quinto comma), del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1992

dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di

Quotidiano Pasquale ed altro, iscritta al n. 304 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che Quotidiano Pasquale e Andolfi Giuseppe sono stati

tratti a giudizio direttissimo dinanzi al Tribunale di Napoli per il

reato previsto dagli artt. 110, 56 e 628, primo e terzo comma, del

codice penale, modificato poi dal P.M., dopo l'istruttoria

dibattimentale e l'acquisizione di prove, in quello previsto dagli

artt. 110, 610 e 339 del codice penale;

che l'istanza di giudizio abbreviato dai suddetti avanzata dopo

la modifica dell'imputazione è stata respinta sia dal giudice di

primo grado che da quello di appello;

che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 febbraio 1992

(R.O. n. 304 del 1992) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma

(rectius: quinto comma), del codice di procedura penale;

che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli

artt. 3 e 24 della Costituzione per la disparità di trattamento che

si verifica tra coloro che sono tratti a giudizio ordinario, nel

quale il giudizio abbreviato può essere chiesto anche dopo che siano

assunte le prove e sia stata modificata l'imputazione, e coloro che

sono tratti a giudizio direttissimo, nel quale la detta richiesta

deve essere avanzata prima che siano assunte le prove e prima che sia

possibile conoscere se l'imputazione sia modificata;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha più volte affermato (sentenze n.

316 del 1992; n. 213 del 1992) che i benefici connessi al giudizio

abbreviato conseguono alla rinuncia dell'imputato al dibattimento, la

quale consente di realizzare l'obiettivo prefissosi dal legislatore

della rapida definizione del processo;

che detto obiettivo non può essere raggiunto quando già si è

pervenuti al dibattimento in base alle contingenti valutazioni

dell'imputato sull'andamento del processo;

che la richiesta di giudizio è collegata solo al fatto

contestato e non rileva l'eventuale modifica dell'imputazione,

peraltro ben prevedibile dall'imputato, in un sistema processuale

imperniato sulla formazione della prova nel dibattimento;

che allo stesso imputato è affidata la scelta tra i benefici

derivanti dal giudizio abbreviato e gli eventuali vantaggi che

possono conseguire alla modifica dell'imputazione;

che non sussiste disparità di trattamento derivante dalla

diversità del rito, né lesione del diritto a difesa;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma

(rectius: quinto comma), del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla

Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA