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Ordinanza 9/1992 ECLI:IT:COST:1992:9 Generato dall'IA

Ordinanza 9/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 9/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma,

Regesto Legislator

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art. 284 c.p; Ordinanza 9/1992 · Corte costituzionale: 54, primo comma,

Parole chiave

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carcerazione preventiva eccessiva carcerazione giudiziaria proroga della curatela controllo periodico della detenzione motivo della detenzione semiprigionia

Disposizioni normative citate

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art. 284 c.p
arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986,

n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promossi con n. 4 ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Palermo

emesse il 9 e il 16 maggio, iscritte rispettivamente ai nn. 486, 487,

567 e 568 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 38, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con quattro

ordinanze di analogo contenuto pronunciate il 9 e il 16 maggio 1991,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111, primo comma,

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'art. 18

della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui stabilisce

che ai fini della liberazione anticipata "è valutato anche il

periodo trascorso in stato di custodia cautelare" nella forma degli

arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.);

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe, donde

la riunione dei relativi giudizi;

che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione,

nel dichiararne l'infondatezza, ha statuito (sentenza n. 352 del

1991) che spetta "al giudice valutare se nel comportamento serbato

dall'interessato nel corso della custodia cautelare", sia essa

attuata in sede carceraria che nella forma degli arresti domiciliari,

"possano essere rinvenuti quegli elementi che la giurisprudenza

indica come sintomatici della evoluzione della personalità verso

modelli socialmente validi, del ravvedimento improntato alla

revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a

perseguire scelte criminali ed, infine, del progressivo abbandono dei

disvalori sui quali tali scelte si fondano"; sicché, accertata la

ricorrenza di tali presupposti, "la riduzione di pena si giustifica

quale riconoscimento della partecipazione all'opera rieducativa, la

quale, anche se attuata "spontaneamente" ed al di fuori del circuito

penitenziario, non per questo cessa di essere riguardata dal

legislatore come parametro unitario e concettualmente

indifferenziato, alla cui stregua la concessione del beneficio può

concretamente volgersi a soddisfare la funzione tipica

dell'istituto";

che il principio di uguaglianza e quello sancito dall'art. 27,

terzo comma, della Costituzione non possono pertanto ritenersi in

alcun modo vulnerati dalla disposizione oggetto di denuncia, posto

che "i medesimi criteri di valutazione e gli stessi parametri di

riferimento alla cui stregua il giudice ritiene provata la

partecipazione del condannato alle opportunità offertegli nel corso

del trattamento penitenziario, devono valere anche agli effetti della

omologa delibazione che il giudice stesso è chiamato a compiere

circa la condotta mantenuta dall'interessato nel corso della custodia

cautelare";

che le considerazioni dianzi esposte valgono, a fortiori, a

dissipare il dubbio, sollevato dal Tribunale di sorveglianza di

Palermo nella ordinanza del 9 maggio 1991 (R.O. 567 del 1991), che la

norma impugnata contrasti anche con l'art. 111, primo comma, della

Costituzione;

e che pertanto, non adducendo le ordinanze di rimessione

argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli esaminati con la già

citata sentenza n. 352 del 1991, la questione proposta deve

dichiararsi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986,

n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111, primo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA