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Ordinanza 85/1992 ECLI:IT:COST:1992:85 Generato dall'IA

Ordinanza 85/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 85/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla

Regesto Legislator

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Ordinanza 85/1992 · Corte costituzionale: popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla

Parole chiave

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sanzione amministrativa sanzioni pecuniarie condotta precedente riesame dell'entità pena inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine sanzione penale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo

comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di

parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente

popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla

disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), promosso con

ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal Pretore di Verona nel

procedimento civile vertente tra Maestrello Tiziana e il Prefetto

della Provincia di Verona, iscritta al n. 529 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Verona, con ordinanza del 14 maggio

1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 20, terzo comma,

della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di

parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente

popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla

disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), assumendo che la

norma impugnata, nello stabilire "la pena per un fatto illecito

commesso in epoca anteriore all'emanazione della norma stessa, e

dunque in via retroattiva", vulnera l'invocato parametro di

costituzionalità, in quanto il carattere afflittivo delle sanzioni

amministrative postula "l'estensione dei principi vigenti per le

sanzioni penali";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica

questione, nel dichiararne la manifesta infondatezza ha avuto modo di

affermare che alla disposizione oggetto di denuncia deve essere

riconosciuto "il carattere formale e sostanziale di norma

interpretativa, del che fra l'altro costituisce un affidabile 'indice

di riconoscimento' (cfr. sentenza n. 123 del 1988) il contrasto

interpretativo insorto in sede di applicazione giurisprudenziale, ove

le opposte tesi si sono misurate sulla base di egualmente solide

argomentazioni di ordine testuale, logico e sistematico";

che, non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta

deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989,

n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per

aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune

norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale,

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno

1959, n. 393), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

della Costituzione, dal Pretore di Verona con ordinanza del 14 maggio

1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA