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Ordinanza 61/1992 ECLI:IT:COST:1992:61 Generato dall'IA

Ordinanza 61/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 61/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7

Regesto Legislator

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art. 442 cod. proc. civ, art. 3 Cost, art. 24 Cost; Ordinanza 61/1992 · Corte costituzionale: 3 della legge 7

Parole chiave

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sospensione delle prestazioni d'invalidità mantenimento della previdenza indennità di disoccupazione dell'assicurato contenzioso dell'assicurazione invalidità retroattività della rendita d'invalidità esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 442 cod. proc. civ
alle controversie previste dall'art. 442 cod. proc. civ.
art. 3 Cost
sarebbe contraria: a) all'art. 3 Cost.
art. 24 Cost
operatori giudiziari; c) all'art. 24 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7

ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale) promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dal Pretore di

Milano nel procedimento civile vertente tra Consorzio provinciale per

lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., iscritta

al n. 629 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visti gli atti di costituzione del Consorzio provinciale per lo

smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione promosso

tardivamente dal Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti

urbani di Desio contro un decreto ingiuntivo del pagamento di

contributi previdenziali, emesso su richiesta dell'INPS, il Pretore

di Milano, con ordinanza dell'8 aprile 1991, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella

parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali relativamente

alle controversie previste dall'art. 442 cod. proc. civ. senza

eccettuare le controversie tra istituti previdenziali e datori di

lavoro, almeno quando vengano promosse col rito monitorio;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata

sarebbe contraria: a) all'art. 3 Cost. perché tratta in modo uguale

situazioni differenti, la sospensione dei termini feriali essendo

giustificata solo quando parte in causa è un lavoratore, data

l'urgenza sempre rivestita dalla tutela dei suoi diritti, in gran

parte di natura alimentare; b) all'art. 36, terzo comma, Cost.,

perché comprime senza necessità il diritto alle ferie degli

operatori giudiziari; c) all'art. 24 Cost. perché, soprattutto

quando incombono i termini ridotti prescritti nel procedimento

monitorio, rende pressoché impossibile, in periodo feriale, trovare

l'assistenza di un difensore per proporre tempestivamente

l'opposizione al decreto ingiuntivo;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

Consorzio opponente concludendo per la fondatezza della questione,

mentre l'atto di costituzione dell'Istituto opposto è stato

depositato fuori termine;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

Considerato che, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la

questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa

Corte con ordinanza n. 61 del 1985, anche per i procedimenti di

opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di

contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa

alla disciplina unitaria dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 in

ordine alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, sia

a quelle promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, sia a quelle

promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per

ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita

definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli

enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per

fornire le prestazioni dovute;

che palesemente fuori di proposito è invocato l'art. 36, terzo

comma, Cost., che garantisce il diritto alle ferie dei lavoratori

subordinati, mentre "l'istituto della sospensione dei termini

processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare

un periodo di riposo a favore degli avvocati e dei procuratori

legali" (sent. n. 255 del 1987); d'altro lato, la norma denunciata

non pregiudica la fruizione del diritto alle ferie annuali da parte

dei magistrati e dei dipendenti di enti, pubblici o privati, addetti

ai rispettivi uffici legali, comportando soltanto che l'epoca di

godimento delle ferie sia fissata - ai sensi dell'art. 2109, secondo

comma, cod. civ. - tenendo conto, con opportuna turnazione,

dell'esigenza che alcuni di essi siano presenti sul posto di lavoro

durante il periodo feriale degli uffici giudiziari;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Pretore

di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA