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Ordinanza 53/1992 ECLI:IT:COST:1992:53 Generato dall'IA

Ordinanza 53/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 53/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 53/1992 · Corte costituzionale: 11, terzo comma,

Parole chiave

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competenza territoriale proroga di competenza diritti della difesa rinvio del dibattimento competenza del pubblico ministero giurisdizione costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma,

del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Catania, iscritte rispettivamente ai nn. 374, 452 e 490 del registro

ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica

nn. 22, 27 e 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Catania, nei

procedimenti penali a carico di Pellegriti Giuseppe e di Pellegriti

Salvatore, con tre ordinanze emesse rispettivamente il 6 marzo 1991

(R.O. n. 374 del 1991), il 21 marzo 1991 (R.O. n. 452 del 1991) e il

21 aprile 1991 (R.O. n. 490 del 1991), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di

procedura penale, il quale prevede una deroga al criterio di

spostamento della competenza territoriale per i procedimenti penali

aventi come parte offesa o danneggiata un magistrato, allorché il

reato sia commesso in udienza;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:

l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento

che si determinerebbe tra cittadini imputati in procedimenti in cui

assume la qualità di persona offesa un magistrato, a secondo che il

reato è stato commesso o meno in udienza;

gli artt. 101 e 104 della Costituzione, risultando lesi i

principi della imparzialità del giudice e della sua soggezione

esclusiva alla legge;

gli artt. 24 e 25 della Costituzione, perché la disciplina

diversa prevista per il reato commesso in udienza offrirebbe

all'imputato minori garanzie di difesa;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la

quale ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della

questione;

Considerato che i tre giudizi siccome riguardano identica

questione vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento per

evidenti ragioni di connessione;

che della disposizione ora di nuovo censurata è stata già

dichiarata (sent. 320 del 1991) la illegittimità costituzionale e

che quindi essa è stata espunta dall'ordinamento;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma,

del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,

101 e 104 della Costituzione, sollevata dal G.I.P. presso il

Tribunale di Catania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA