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Ordinanza 495/1992 ECLI:IT:COST:1992:495 Generato dall'IA

Ordinanza 495/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 495/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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strumenti urbanistici (di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione; Ordinanza 495/1992 · Corte costituzionale: 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella

Parole chiave

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approvazione del regolamento urbanistica legislazione locale legge sulla pianificazione territoriale proroga del permesso edilizio inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
325, sollevata, in riferimento all'art. 117 della costituzione, dalla
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10,

secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° luglio 1992, n.

325 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed

altre disposizioni urgenti), promossi con ricorsi delle Regioni

Lombardia, Puglia e Valle d'Aosta, notificati il 21, 24 e 30 luglio

1992, depositati in cancelleria il 28 e il 31 luglio e il 6 agosto

successivi ed iscritti ai nn. 58, 59 e 60 del registro ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ricorso notificato il 21 luglio 1992 e depositato

il 28 luglio 1992 la Regione Lombardia ha proposto, in via

principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e

10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° luglio 1992,

n. 325 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

ed altre disposizioni urgenti), per violazione dell'art. 117 della

Costituzione;

che le disposizioni in questione prevedono: l'una, che il

termine massimo di centottanta giorni per l'approvazione degli

strumenti urbanistici (di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella

legge 8 gennaio 1979, n. 3) si deve considerare perentorio e la sua

decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento

urbanistico adottato, con l'esame delle osservazioni da parte del

consiglio comunale; l'altra, che il Ministro per il coordinamento

della protezione civile è autorizzato a stipulare con istituti,

gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento

di specifiche finalità di protezione civile;

che con analogo ricorso, notificato il 24 luglio 1992 e

depositato il 31 luglio 1992, la Regione Puglia ha impugnato l'art. 3

del decreto-legge n. 325 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 117

della Costituzione;

che, infine, anche la Regione autonoma Valle d'Aosta, con atto

notificato il 30 luglio 1992 e depositato il 6 agosto 1992, ha

denunciato l'art. 3 del decreto-legge n. 325 del 1992, per violazione

degli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale, approvato con legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni siano

dichiarate infondate;

Considerato che i tre ricorsi, proposti contro disposizioni del

medesimo decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 205, serie generale, del 1° settembre

1992;

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da

ultimo ordinanze n. 390 e 410 del 1992), le questioni di legittimità

costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:

a) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3

del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325 (Differimento di termini

previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti),

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione ed

agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta

(approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), dalle

Regioni Lombardia e Puglia e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con

i ricorsi indicati in epigrafe;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° luglio 1992, n.

325, sollevata, in riferimento all'art. 117 della costituzione, dalla

Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA