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Ordinanza 493/1992 ECLI:IT:COST:1992:493 Generato dall'IA

Ordinanza 493/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 493/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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recante "Misure urgenti per il personale della scuola", convertito in

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Ordinanza 493/1992 · Corte costituzionale: recante "Misure urgenti per il personale della scuola", convertito in

Parole chiave

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necessità d'istruzione scolastica speciale diritto all'istruzione primaria disparità di trattamento sussidio per la frequentazione di corsi collocabilità ridotta indennità scolastica
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e

secondo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246 (recte: dell'art.

11, primo e secondo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,

recante "Misure urgenti per il personale della scuola", convertito in

legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4

luglio 1988, n. 246), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992

dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso

proposto da De Gregori Michela contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altri, ordinanza iscritta al n. 345 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Liguria,

con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 nel giudizio promosso da De

Gregori Michela contro il Ministero della pubblica istruzione ed il

Provveditorato agli studi di Genova e nei confronti di Ricupero Anna

Maria per l'annullamento della graduatoria per la immissione nei

ruoli della scuola secondaria di personale docente, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e

secondo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246 (recte: dell'art.

11, primo e secondo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,

recante "Misure urgenti per il personale della scuola", convertito in

legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4

luglio 1988, n. 246), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97,

primo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale della disposizione in ragione di differenziati

requisiti di servizio richiesti, ai fini dell'immissione in ruolo, ai

docenti dei corsi di richiamo ed aggiornamento culturale di

istruzione secondaria (C.R.A.C.I.S.), rispetto ai docenti dei corsi

ordinari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha

concluso per la infondatezza della questione sollevata;

Considerato che la disposizione, della cui legittimità

costituzionale si dubita, estende all'anno scolastico 1981-82 il

periodo utile per valutare gli incarichi previsti dagli artt. 46 e 57

della legge 20 maggio 1982, n. 270, senza tuttavia innovare la

disciplina della diversa durata del servizio rilevante, per le

categorie di docenti, ai fini della immissione in ruolo, durata

prevista da altre norme non sottoposte al giudizio della Corte e

destinate a trovare comunque applicazione;

che conseguentemente la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, primo e secondo comma, del decreto-legge n. 140 del

1988 va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, del

decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante "Misure urgenti per il

personale della scuola" (convertito in legge, con modificazioni,

dall'art. 1, primo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo

comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA