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Sentenza 485/1992 ECLI:IT:COST:1992:485 Generato dall'IA

Sentenza 485/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 485/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 1° aprile 1992, ha sollevato

Regesto Legislator

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art. 230- bis cod. civ, art. 3 Cost, art. 36 Cost; Sentenza 485/1992 · Corte costituzionale: obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 1° aprile 1992, ha sollevato

Parole chiave

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rendita per fratelli e sorelle contributo per gli assegni familiari protezione degli assicurati assicurazione vecchiaia e superstiti membri della famiglia protezione della famiglia

Disposizioni normative citate

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art. 230- bis cod. civ
partecipanti all'impresa del primo, ai sensi dell'art. 230- bis cod.
art. 3 Cost
(art. 3 Cost.) e insieme l'art.
art. 36 Cost
dall'art. 36 Cost., implicitamente richiamato dall'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, primo e

secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) promosso con

ordinanza emessa il 1° aprile 1992 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Ottani Angelo, ed altri, e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso contro l'INPS da

Angelo Ottani congiuntamente con i suoi nipoti ex fratre Alberto e

Stefano Ottani per fare accertare che i secondi, in quanto

partecipanti all'impresa del primo, ai sensi dell'art. 230- bis cod.

civ., hanno diritto all'iscrizione negli elenchi dei familiari

coadiuvanti e conseguentemente all'iscrizione all'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 1° aprile 1992, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo

comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, "nella parte in cui non

comprende nell'obbligo dell'assicurazione per i familiari coadiuvanti

che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non

siano compresi nell'obbligo assicurativo stesso per altri titoli, i

nipoti in linea indiretta partecipanti all'impresa familiare".

Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola gli

artt. 3 e 38, seconda comma, Cost. perché, "ai fini

dell'assicurazione obbligatoria come coadiuvanti", prevede "un

differente trattamento tra i parenti di terzo grado, quali sono i

nipoti ex filio e i nipoti ex fratre che collaborino nell'impresa

familiare dell'artigiano".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS

chiedendo una declaratoria di inammissibilità della questione. Il

giudizio a quo - osserva l'Istituto - è sorto in conseguenza della

delibera 26 luglio 1989 con cui la Commissione provinciale per

l'artigianato ha annullato l'iscrizione dei due nipoti negli elenchi

degli artigiani coadiuvanti assoggettati all'assicurazione

obbligatoria, di guisa che la legittimazione passiva all'azione di

accertamento del diritto degli istanti all'iscrizione nei detti

elenchi non spetta all'INPS, bensì all'Amministrazione

dell'industria, commercio e artigianato. Nel valutare la rilevanza

dell'incidente di costituzionalità il Pretore avrebbe dovuto

esaminare questa eccezione, ritualmente proposta dall'INPS.

1. - Dal Pretore di Bologna è sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 4

luglio 1959, n. 463, "nella parte in cui non comprende nell'obbligo

dell'assicurazione per i familiari coadiuvanti che lavorino

abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano compresi

nell'obbligo assicurativo stesso per altri titoli, i nipoti in linea

indiretta partecipanti all'impresa familiare".

2. - In relazione al primo comma dell'art. 2 della legge n. 463

del 1959 la questione non è giustificata, e pertanto va dichiarata

inammissibile.

3. - In relazione al secondo comma la questione sarebbe, secondo

l'INPS, inammissibile perché, traendo origine da un provvedimento

della Commissione provinciale per l'artigianato, al quale l'INPS è

del tutto estraneo, legittimata passiva all'azione esercitata dai

ricorrenti sarebbe esclusivamente l'Amministrazione dell'industria,

commercio e artigianato.

L'eccezione non può essere accolta. La legittimazione a stare nel

giudizio principale è materia attinente al merito, sul quale solo

competente a decidere è il giudice a quo.

4. - La questione è fondata.

Nella legge impugnata, che estende l'assicurazione obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani e ai

loro familiari, la limitazione della tutela assicurativa dei secondi

al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti e ai fratelli e alle

sorelle, si spiega perché, prima della riforma del diritto di

famiglia, il lavoro dei familiari si presumeva prestato benevolentiae

vel affectionis causa, a meno che fosse provata l'esistenza di un

rapporto contrattuale di lavoro o associativo. Per i parenti tale

presunzione era ragionevole solo nell'ambito dei gradi prossimi di

parentela testé indicati, e corrispondentemente solo entro questo

limite era giustificata la deroga, in favore dei familiari

coadiuvanti, al principio che l'assicurazione obbligatoria presuppone

un titolo giuridico formato da un rapporto contrattuale di lavoro

(lato sensu) o, per il lavoro autonomo, da una specifica qualità

professionale.

Il limite ha perduto l'originaria giustificazione dopo

l'introduzione, con la Novella del 1975, dell'istituto regolato

dall'art. 230- bis del codice civile, costitutivo di un nuovo titolo

(residuale) di qualificazione giuridica del lavoro subordinato

prestato in un'impresa familiare, intendendosi per tale quella in cui

col titolare "collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado

e gli affini entro il secondo". Pertanto la norma previdenziale

impugnata, nella parte in cui esclude i nipoti ex fratre dalla tutela

dell'assicurazione obbligatoria, viola il principio di eguaglianza

(art. 3 Cost.) e insieme l'art. 38, secondo comma, Cost., non per la

ragione specifica addotta nell'ordinanza di rimessione, che assume a

termine di comparazione il trattamento dei nipoti ex filio (errando

nel computo del loro grado di parentela), bensì per una ragione più

generale inerente alla qualità di parenti di terzo grado dei nipoti

ex fratre. Tale qualità li legittima a partecipare all'impresa

familiare non solo con tutti i diritti previsti dal codice civile, ma

anche con i medesimi diritti previdenziali, in particolare i diritti

previsti dalla legge n. 463 del 1959, atteso che il lavoro tutelato

dall'art. 36 Cost., implicitamente richiamato dall'art. 230-bis,

primo comma, cod. civ., rientra in ogni caso nell'ambito normativo

dell'art. 38, secondo comma, Cost.

5. - Poiché la ratio decidendi che fonda la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma impugnata non è limitata

ai nipoti ex fratre, ai quali soltanto fa riferimento il dispositivo

dell'ordinanza di rimessione, ma investe tutti gli altri familiari

che, pur compresi nella definizione dell'art. 230-bis, terzo comma,

cod.civ., sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la Corte ritiene, in

applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di

estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.

2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, alla parte in

cui non considera familiari, agli effetti del comma precedente, i

parenti entro il terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle

del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dello art. 2, secondo

comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), nella parte in cui

non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di

fratelli o sorelle del titolare dell'impresa;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,

della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella parte in cui non considera

familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado

diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa,

nonché gli affini entro il secondo grado;

Dichiara inammissibile la questione di illegittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge citata,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo

comma, Cost., dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA