Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 48/1992 ECLI:IT:COST:1992:48 Generato dall'IA

Ordinanza 48/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 48/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

legittimità costituzionale degli artt. 440, primo comma e 441, primo

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 48/1992 · Corte costituzionale: 440, primo comma e 441, primo

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione del ministero pubblico ricusazione del pubblico ministero principio d'ufficio e principio inquisitorio mancata prova di parzialità controinterrogatorio del ministero pubblico lacune probatorie
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 440, primo

comma e 441, primo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 28 maggio 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Isernia nel procedimento penale a

carico di Maslouhi Allal, iscritta al n. 499 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Isernia dubita della

legittimità costituzionale degli artt. 440, primo comma e 441, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono

che il giudizio abbreviato si svolga in base alle sole indagini

preliminari del pubblico ministero e precludono la valutazione delle

allegazioni difensive, inibendo l'integrazione probatoria di cui

all'art. 422 dello stesso codice;

che ad avviso del giudice a quo le suddette norme

contrasterebberocon gli artt. 3, 24, 27 e 101 della Costituzione,

perché l'alternativa in cui l'imputato è posto tra il beneficiare

della riduzione di un terzo della pena e pervenire ad una più

puntuale ricostruzione del fatto violerebbe i principi di parità tra

accusa e difesa, di personalità della responsabilità penale

(addebitata non per il fatto "proprio" ma per quello prospettato dal

pubblico ministero) e di soggezione del giudice soltanto alla legge,

dato che questi sarebbe vincolato ad una ricostruzione unilaterale

del fatto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata;

Considerato che nel giudizio principale è contestato all'imputato

un delitto (omicidio volontario aggravato: artt. 575, 577, primo

comma, n. 4 e 61, n. 1, cod. pen.) per il quale è prevista la pena

dell'ergastolo;

che per effetto della sentenza n. 176 del 1991, dichiarativa

dell'illegittimità costituzionale dell'art. 442, secondo comma,

ultimo periodo, cod. proc. pen., il giudizio abbreviato è

inapplicabile ai processi concernenti delitti punibili con

l'ergastolo;

che la censura proposta presuppone che il giudizio abbreviato

possa essere introdotto, dato che prospetta un'integrazione

probatoria da svolgersi all'interno di esso;

che, essendo tale giudizio precluso, la questione si appalesa

irrilevante nel processo principale e va, di conseguenza, dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 440, primo comma, e 441,

primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consentono nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria di cui

all'art. 422 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt.

3, 24, 27 e 101 della Costituzione dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Isernia con ordinanza del 28

maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA