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Ordinanza 478/1992 ECLI:IT:COST:1992:478 Generato dall'IA

Ordinanza 478/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 478/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Europe S.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

Regesto Legislator

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art. 107 c.p; Ordinanza 478/1992 · Corte costituzionale: Europe S.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

Parole chiave

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assicurazioni marittime e aeree assicurazione RC dei veicoli a motore assicurazione casco indennità assicurativa diritto a una copertura assicurativa più estesa compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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art. 107 c.p
intervenuta, per chiamata ex art. 107 c.p.c., la società
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 935 e 941 del codice della navigazione, promosso con

ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dal Tribunale di Varese nel

procedimento vertente tra Maurizio Giuliani ed altri e l'Aereo Club

di Varese ed altri, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione della Cigna Insurance Company of

Europe S.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Varese - nel corso di un giudizio

civile promosso dai genitori di un allievo pilota, deceduto in

seguito alla caduta dell'aeromobile sul quale si trovava, pilotato da

un altro allievo e dall'istruttore di volo - con ordinanza 21 giugno

1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, del combinato

disposto degli artt. 935 e 941 cod. nav., in relazione all'art. 19

della legge 19 maggio 1983, n. 213, in quanto prevederebbero un

"limite individuale di lire diecimilioniquattrocentomila di

indennizzo assicurativo, per i rischi alla vita ed all'incolumità

delle persone imbarcate su aerei civili";

che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, il

giudizio suddetto era stato proposto nei confronti dell'aero club di

Varese, esercente dell'aeromobile, nonché degli eredi dell'allievo

che lo pilotava e dell'istruttore di volo ed in corso di causa era

intervenuta, per chiamata ex art. 107 c.p.c., la società

assicuratrice del velivolo Cigna Insurance Company of Europe S.A.;

che, con sentenza parziale, emessa nella stessa data

dell'ordinanza di rimessione, il Tribunale di Varese ha respinto le

domande proposte nei confronti dell'aero club di Varese, degli eredi

dell'allievo che lo pilotava e dell'istruttore di volo, negandone la

responsabilità per l'incidente ed ha condannato, viceversa, la

società assicuratrice, al pagamento dell'"indennizzo assicurativo",

da liquidarsi in prosieguo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio davanti a questa Corte col patrocinio dell'Avvocatura

generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile;

che si è pure costituita la Cigna Insurance Company of Europe

S.A., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata;

Considerato che tale ultima costituzione deve essere dichiarata

irricevibile, per essere avvenuta oltre i termini previsti dall'art.

25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, inoltre, la questione sollevata difetta manifestamente di

rilevanza, in quanto l'art. 935 cod. nav. (il quale disciplina

l'obbligo dell'esercente di assicurare "il personale navigante

abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo") e

l'art. 941 cod. nav. (il quale disciplina l'obbligo dell'esercente

"di linee aeree regolari" di assicurare "ciascun passeggero contro

gli infortuni di volo") non sono applicabili nel prosieguo del

giudizio, ormai da definirsi unicamente nei confronti della società

presso la quale l'aeromobile era assicurato, con la determinazione,

nell' an e nel quantum, della prestazione da essa dovuta in base al

contratto;

che neppure è applicabile nel giudizio a quo l'art. 19 della l.

13 maggio 1983, n. 213, il quale disciplina le modalità

d'aggiornamento "dei limiti di responsabilità attualmente previsti

dal codice della navigazione".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 935 e

941 cod. nav., in relazione all'art. 19 della legge 19 maggio 1983,

n. 213 (Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione

relative alla navigazione aerea), sollevata in riferimento agli artt.

2, 3 e 32 della Costituzione, dal giudice a quo con ordinanza 21

giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA