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Sentenza 465/1992 ECLI:IT:COST:1992:465 Generato dall'IA

Sentenza 465/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 465/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi. Ad avviso del Pretore ne deriva, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 41 della Costituzione; Sentenza 465/1992 · Corte costituzionale: Ad avviso del Pretore ne deriva, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una

Parole chiave

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responsabilità del vettore invio di una cosa non ordinata consegnante lettera di vettura contratto di spedizione responsabilità dell'importatore

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
Ad avviso del Pretore ne deriva, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una
art. 41 della Costituzione
anche in riferimento all'art. 41 della Costituzione: la eliminazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1510, secondo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo

1992 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la

s.n.c. F.A.S. Italiana e la s.n.c. Ti.Emme iscritta al n. 208 del

registro ordinanze 1992; e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

1. - Con ordinanza emessa l'11 marzo 1992 nel corso di un

procedimento civile vertente tra la s.n.c. F.A.S. Italiana e la

s.n.c. Ti.Emme per il pagamento di merce consegnata dal venditore al

vettore per il trasporto e non pervenuta all'acquirente, il Pretore

di Torino ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 41

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui

prevede che "il venditore si libera dall'obbligo della consegna

rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere".

Il Pretore di Torino osserva che il venditore, il quale assolve

all'obbligo di consegnare la cosa venduta e da trasportare in luogo

diverso rimettendola al vettore o allo spedizioniere, non risponde

dell'inadempimento del vettore secondo la regola dettata dall'art.

1228 del codice civile per il debitore che nell'adempimento

dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi. Ad avviso del Pretore ne deriva, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una

irragionevole situazione di vantaggio per il venditore rispetto ai

debitori che, tenuti alla consegna di una cosa mobile, si avvalgono

di ausiliari per l'adempimento.

Il Pretore di Torino ritiene che l'art. 1510, secondo comma, del

codice civile riflette una visione ormai superata delle comunicazioni

e dei trasporti, non tenendo conto che gli ordini a distanza sono

oggi molto frequenti, sicché non sarebbe più giustificata la regola

che fa ricadere sul compratore di beni mobili il rischio per la

perdita o l'avaria della merce.

Il Pretore prospetta il dubbio di legittimità costituzionale

anche in riferimento all'art. 41 della Costituzione: la eliminazione

della norma denunciata risponderebbe al principio di utilità sociale

dell'iniziativa economica privata, ponendo il rischio in capo al

venditore sino al momento dell'effettiva consegna della merce al

compratore, ed indurrebbe il venditore ad una maggiore oculatezza

nella scelta dello spedizioniere o del vettore e nell'assunzione dei

costi assicurativi.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto

che la questione sia dichiarata infondata, osservando anzitutto che

la disposizione denunciata ha carattere dispositivo, potendo le parti

accordarsi diversamente.

Ad avviso della Avvocatura la norma relativa alla liberazione del

venditore mediante consegna al vettore o allo spedizioniere deve

essere raccordata con la non censurata disposizione del primo comma

dell'art. 1510 del codice civile: la consegna della cosa deve

avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita

ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede

dell'impresa. Il trasporto in luogo diverso avviene nell'esclusivo

interesse del compratore, il quale è libero di indicare il vettore o

lo spedizioniere cui la cosa deve essere consegnata.

L'Avvocatura non ritiene possibile una utile comparazione tra

l'art. 1228 del codice civile, concernente il debitore che

"nell'adempimento dell'obbligazione" si avvale dell'opera di terzi, e

l'art. 1510, secondo comma, del codice civile, che realizza

l'adempimento del venditore con la consegna della cosa venduta senza

l'intermediazione di ausiliari. Il vettore o lo spedizioniere devono

essere considerati ausiliari dell'acquirente e la loro attività,

successiva all'adempimento da parte del venditore, si svolge

nell'interesse dell'acquirente, al quale fanno carico le spese del

trasporto.

L'Avvocatura osserva infine che non risulta chiaro il profilo di

contrasto con l'art. 41 della Costituzione, affermato ma non motivato

nell'ordinanza di rimessione.

1. - Il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui

prevede che "il venditore si libera dall'obbligo della consegna

rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere", con la

conseguenza che della perdita o della avaria della cosa non risponde

il venditore, ma solo il vettore (o lo spedizioniere) secondo le

regole proprie e nei limiti previsti per il contratto di trasporto.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sul presupposto che nella

vendita con trasporto la responsabilità del venditore, cui incombe

l'obbligo di consegnare la cosa venduta al compratore, sia

disciplinata in modo irragionevolmente diverso dalla responsabilità

del debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale

dell'opera di terzi e che risponde anche dei fatti dolosi o colposi

di costoro.

La illegittimità costituzionale è stata prospettata anche in

riferimento all'art. 41 della Costituzione, assumendosi che la

"utilità sociale", cui si deve ispirare l'iniziativa economica

privata, richieda che nella vendita con trasporto, nell'attuale

contesto di diffusa utilizzazione di tale contratto, il venditore non

sia liberato rimettendo la cosa al trasportatore o allo

spedizioniere, ma debba rispondere sino alla effettiva consegna al

compratore.

2. - La questione non è fondata.

Il trasferimento del rischio all'acquirente con la consegna della

merce al vettore, nel caso di vendita con trasporto, è previsto da

una regola che si applica solo in mancanza di uso contrario o di

diversa pattuizione tra le parti e che è coerente con la più

generale disposizione, anche questa suppletiva, in ordine alla cui

legittimità costituzionale non è stato formulato dal giudice a quo

alcun dubbio, secondo la quale la consegna della cosa deve avvenire

nel luogo dove questa si trovava al momento della vendita ovvero

presso il domicilio o la sede dell'impresa del venditore (art. 1510,

primo comma, del codice civile; ma si veda anche l'art. 1182, secondo

comma, del codice civile). Pertanto è ragionevole considerare il

trasporto della cosa venduta effettuato nell'interesse ed a carico,

quindi a rischio, del compratore, il quale può anche indicare a

quale vettore o spedizioniere la merce debba essere rimessa.

Non appare, inoltre, invocato in modo appropriato, quale elemento

di comparazione di una disciplina che il giudice rimettente ipotizza

irragionevolmente diversa, il principio della responsabilità del

debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di

terzi (art. 1228 del codice civile), appena si consideri che

rimettere la cosa al vettore già realizza l'adempimento dell'obbligo

di consegna che incombe al venditore. Quest'ultimo principio vige in

ordinamenti di altri paesi con tradizione giuridica affine alla

nostra e trova espressa enunciazione legislativa anche in sistemi nei

quali il contratto di vendita ha effetti solo obbligatori

((Paragrafo) 447 del codice civile germanico) e non reali, come

invece secondo la disciplina del codice italiano. Il trasferimento

del rischio dal venditore al compratore con la consegna della cosa al

vettore risponde anche ad un principio che, già affermato nell'art.

19 della Convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita

internazionale di beni mobili (adottata a l'Aja il 1° luglio 1964 e

ratificata in forza della legge 21 giugno 1971, n. 816), è stato

ribadito dagli artt. 31 e 67 della Convenzione delle Nazioni Unite

sui contratti di compravendita internazionale di merci (adottata a

Vienna l'11 aprile 1980, ratificata in forza della legge 11 dicembre

1985, n. 765, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988).

3. - Privo di fondamento è anche il dubbio di legittimità

costituzionale prospettato dal giudice rimettente con riferimento al

principio di "utilità sociale" dell'iniziativa economica privata,

enunciato dall'art. 41, secondo comma, della Costituzione.

La disposizione, della cui legittimità costituzionale si dubita,

rientra nella sfera di discrezionale apprezzamento del legislatore,

che ha dettato una regola destinata a valere in mancanza di diversa

pattuizione tra le parti o di uso contrario, senza che ne risultino

lesi interessi generali, peraltro non puntualmente prospettati dal

giudice rimettente.

La questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore

di Torino deve essere pertanto dichiarata non fondata in riferimento

ad entrambi i parametri costituzionali invocati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli

artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con

ordinanza emessa l'11 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA