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Ordinanza 46/1992 ECLI:IT:COST:1992:46 Generato dall'IA

Ordinanza 46/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 46/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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regola - le indennità di fine rapporto dall'imposta di ricchezza mobile soltanto se di ammontare non superiore ad un milione di lire,

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Ordinanza 46/1992 · Corte costituzionale: regola - le indennità di fine rapporto dall'imposta di ricchezza mobile soltanto se di ammontare non superiore ad un milione di lire,

Parole chiave

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pensione alimentare d'indigenza trattenuta esenzione dal pagamento dei contributi diritto all'indennità di disoccupazione indennità d'espatrio incasso dei contributi di mantenimento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, primo

comma, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle

leggi sulle imposte dirette) promosso con ordinanza emessa il 28

novembre 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Pescara sul ricorso proposto da Giosia Iachetti contro l'Intendenza

di Finanza di Pescara, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Pescara

- nel corso di un giudizio promosso da un pensionato dello Stato, che

chiedeva la restituzione delle somme trattenutegli sull'indennità di

buonuscita Enpas a titolo d'imposta di ricchezza mobile - con

ordinanza 28 novembre 1990 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto

comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

che, secondo il giudice a quo, detti articoli, esentando - di

regola - le indennità di fine rapporto dall'imposta di ricchezza mobile soltanto se di ammontare non superiore ad un milione di lire,

contrasterebbero con gli artt. 3 e 53 Cost., per la disparità di

trattamento che ne deriverebbe, in relazione alla totale esenzione

prevista: a) dall'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv.

nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per le indennità di fine

rapporto erogate dall'Inps; b) dall'art. 35 della legge 11 gennaio

1943, n. 138, per i premi di fine servizio e le indennità di

anzianità erogate dall'Inam; c) dall'art. 2 del D.L. 16 luglio 1947,

n. 708, conv. nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, per le

indennità di fine rapporto erogate ai lavoratori dello spettacolo;

d) dall'articolo unico della legge 4 maggio 1951, n. 497, in

relazione alle liquidazioni del personale dipendente dall'Istituto

nazionale di previdenza dei pubblici trasporti; e) dall'art. 10 della

legge 9 novembre 1955, n. 1122, in relazione a quelle del personale

dipendente dall'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani "G.

Amendola"; f) dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, per le liquidazioni

del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte

dirette;

Considerato che l'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 -

contrariamente a quanto immotivatamente affermato dal giudice a quo -

nell'esentare dall'imposta di ricchezza mobile i trattamenti

previdenziali ivi previsti, non ha ad oggetto indennità di fine

rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta dalla sua

lettera, nonché dalla interpretazione sistematica derivante dalla

inserzione di tale articolo in un testo legislativo che non prevede

l'erogazione di indennità connesse alla cessazione del rapporto di

impiego;

che l'art. 35 della l. 11 gennaio 1943, n. 138, l'art. 2 del

d.l. 16 luglio 1947, n. 708, l'articolo unico della l. 4 maggio 1951,

n. 497, l'art. 10 della l. 9 novembre 1955, n. 1122 e l'art. 76 della

l. 2 aprile 1958, n. 377, richiamano le esenzioni previste dall'art.

124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e quindi, a loro volta, non

esentano dall'imposta di R.M. indennità di buonuscita o altre a

questa equiparabili;

che, di conseguenza, il giudice a quo lamenta una differenza di

trattamento tributario che palesemente non sussiste;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e

quinto, 90 commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645

(Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette),

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Pescara, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA