Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 457/1992 ECLI:IT:COST:1992:457 Generato dall'IA

Ordinanza 457/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 457/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 29, della

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2729 cod. civ; Ordinanza 457/1992 · Corte costituzionale: 2, n. 29, della

Parole chiave

Generato dall'IA
indagine per frode iva valutazione del reddito assoggettamento all'IVA rettifica delle detrazioni ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2729 cod. civ
concordanza" richiesti dall'art. 2729 cod. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 29, della

legge 17 febbrario 1985, n. 17 (Conversione con modificazioni in

materia di IVA e di imposte sul reddito e disposizioni relative

all'Amministrazione finanziaria), promosso con ordinanza emessa il 7

febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Alessandria sul ricorso proposto da Corradini Gianfranco contro

l'Ufficio IVA di Alessandria, iscritta al n. 237 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 1991, la Commissione

tributaria di primo grado di Alessandria, chiamata a pronunciarsi

sulla legittimità di un avviso di accertamento in rettifica operato

nei confronti di Gianfranco Corradini, dal locale Ufficio I.V.A. ai

sensi dell'art. 2 n. 29 della l. 17 febbraio 1985 n. 17, ha dubitato

della costituzionalità della norma suddetta nella parte in cui

questa consente all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni

dei contribuenti in regime forfettario - anche "indipendentemente da

quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt.

54, 55 d.P.R. 1972 n. 633" e, cioè, pur quando non risultino

infedeltà di tali dichiarazioni o mancata emissione di fatture -

"determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura

superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da

uno o più degli elementi" nella stessa disposizione elencati, quali

"dimensione ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni

strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli

addetti";

che, ad avviso del giudice a quo, l'eccessiva astrattezza dei

dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e

l'assenza in essi dei requisiti di "gravità, precisione e

concordanza" richiesti dall'art. 2729 cod. civ. in tema di

presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei

precetti della capacità contributiva e di progressività

dell'imposta (art. 53, comma primo e secondo, Cost.), dell'art. 24

(per la estrema difficoltà che avrebbe il contribuente di superare

una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria

discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori

autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'art. 53 della successiva legge 30 dicembre 1991,

n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie

di valutazione;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del

citato ius superveniens (vedi già ord. n. 231 del 1992);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA