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Ordinanza 452/1992 ECLI:IT:COST:1992:452 Generato dall'IA

Ordinanza 452/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 452/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo

Regesto Legislator

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Ordinanza 452/1992 · Corte costituzionale: in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni falsa dichiarazione della parte testimone a carico testimonianze contraddittorie testimonianza della vittima facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo e

quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 2 dicembre 1991 dalla Corte di assise di appello di Lecce

nel procedimento penale a carico di Resta Cosimo ed altri, iscritta

al n. 284 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Lecce ha sollevato,

in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale,

nella parte in cui "ponendo dei limiti invalicabili alla acquisizione

ed utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini

preliminari, ai fini della valutazione della prova, innesta un

meccanismo processuale che impedisce in concreto al giudice

l'esercizio del suo libero convincimento, in quanto, pur consentendo

di controllare l'attendibilità del teste, non consente d'altro

canto, nel caso in cui si dovesse pervenire ad un giudizio negativo

circa tale attendibilità, l'esame di quelle dichiarazioni che,

proprio per l'asserita attuale inaffidabilità del teste, potrebbero

considerarsi veritiere";

Considerato che l'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con

modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente

sostituito l'art. 500 del codice di procedura penale;

che, pertanto, occorre restituire gli atti al giudice remittente

affinché, alla luce della nuova disciplina, riesamini la rilevanza

della proposta questione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di appello

di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA