Ordinanza 451/1992 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcomma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 112 della Costituzione; Ordinanza 451/1992 · Corte costituzionale: comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 406, primo
comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 27 febbraio 1992 dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento penale a
carico di Ugato Luigi, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1992
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 112 della Costituzione,
nella parte in cui prevedono che il giudice per le indagini
preliminari "deve respingere la richiesta di proroga del pubblico
ministero se la stessa, pur pervenuta prima della scadenza del
termine di cui all'art. 405, sia stata però notificata alla persona
sottoposta alle indagini dopo detta scadenza (ovvero se solo
successivamente a quest'ultima sia maturato il termine dilatorio di 5
giorni dalla notifica)";
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza
della questione;
Considerato che l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa),
convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha
integralmente sostituito, nel senso auspicato dal remittente ed
uniformandosi alla sentenza di questa Corte n. 174 del 1992, l'art.
406 del codice di procedura penale;
che, pertanto, vanno restituiti gli atti al giudice a quo per un
nuovo esame della rilevanza della proposta questione;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Asti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA